Lavoro, Anche la rete d’impresa può assumere
I chiarimenti in una nota dell’Ispettorato del Lavoro. La rete può assumere direttamente lavoratori da destinare alla «messa a fattor comune» tra le aziende retiste, se il relativo contratto (di rete) prevede il «regime di codatorialità».
Il ricorso al modello «Unirete» è riservato esclusivamente ai rapporti di lavoro in regime di «codatorialità». Può, quindi, essere utilizzato anche per comunicare il distacco del lavoratore sia presso un’azienda «retista» che «esterna» al contratto di rete ma non per distaccare lavoratori non in regime di «codatorialità». Lo precisa, tra l’altro, l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 1229/2022, d'intesa con il ministero del lavoro in risposta ad alcune richieste di chiarimenti.
Contratti di rete
Il documento torna sul regime dei contratti di rete tra imprese ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009. Nell’ambito di tali contratti, infatti, le imprese possono optare per la cd. «codatorialità», strumento finalizzato a rendere più agevole per le imprese retiste l’utilizzazione condivisa del personale senza aggravio dei parametri di subordinazione per i lavoratori.
Con il D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 e con la Nota del Ministero del Lavoro n. 315 del 22 febbraio 2022, dal 23 febbraio 2022 le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della «codatorialità» vanno effettuate attraverso il modello «Unirete». Per i rapporti in «codatorialità» in essere a tale data la comunicazione andava effettuata obbligatoriamente entro il 24 marzo 2022. Gli adempimenti comunicativi sono effettuati da una impresa retista, individuata come referente nel contratto di rete, che rimane l'unica responsabile e sanzionabile per eventuali omissioni.
Unirete e lavoratori in distacco
Il documento precisa che l'impresa di rete deve utilizzare il modello Unirete sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. In altre parole, il modello Unirete va utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso un'impresa appartenente alla rete oppure presso imprese non appartenenti alla rete; invece, nel caso in cui il distacco riguardi lavoratori non in regime di codatorialità, occorre utilizzare il modello «Unilav» tradizionale.
Una diversa interpretazione, infatti, spiega l’Inl non spiegherebbe il necessario coinvolgimento della impresa «referente» per comunicare il distacco di un lavoratore dipendente di altra impresa non co-datore, senza contare che nella modulistica risulta presente esclusivamente il riferimento ai «co-datori».
La rete «soggetto»
L’Inl affronta anche il caso della rete «soggetto», cioè ove diventa soggetto di diritto rispetto alle aziende retiste e, quindi, datore di lavoro unico. In tal caso la rete ha facoltà di assumere direttamente i dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi del programma di rete, ipotesi che esclude il regime di «codatorialità». All’Ispettorato è stato però chiesto di chiarire un altro aspetto e cioè la possibile occupazione dei lavoratori assunti dalla rete «soggetto» presso le imprese retiste (cioè la «messa a fattor comune»).
L’operazione è possibile purché le imprese retiste abbiano scelto di aderire al regime di «codatorialità» nella gestione dei rapporti di lavoro. La norma istitutiva, infatti, aggiunge l’Inl non condiziona l’ammissibilità del regime di «codatorialità» alla natura giuridica della rete.
Di conseguenza, non essendovi una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di «codatorialità», previsto e regolamentato nel contratto di rete. In tale ipotesi, come per la «rete-contratto», è sempre richiesto di ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il nuovo e specifico modello «Unirete».