Lavoro Autonomo, Indennizzo di 600 euro esteso anche ai professionisti con cassa
Il Ministero del Lavoro ha firmato il Decreto che fissa le modalità di intervento del Fondo per il Reddito di ultima Istanza istituito dal DL 18/2020.
La disposizione da ultimo richiamata ha creato un “Fondo per il reddito di ultima istanza” con una dotazione di 300 milioni di euro volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi (tra cui in particolare il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Indennizzo di 600 euro
Con l'adozione del provvedimento il Ministero prova ad estendere anche ai professionisti iscritti ad Ordini e Collegi l'erogazione del bonus di 600 euro per il mese di marzo già previsto in favore dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps (si veda qui per dettagli). In tal caso il bonus andrà chiesto alla propria cassa previdenziale e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.
"Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza", spiega Catalfo, ribadendo che "siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l'obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore". Il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall'emergenza Coronavirus, spiega una nota del ministero del Lavoro, è costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Le condizioni
Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
b) ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.
Le domande per l'ottenimento dell'indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti (non quindi all'Inps come accade per gli altri).