Lavoro autonomo occasionale, Quando non sussiste l'obbligo di comunicazione
I chiarimenti in un documento dell'Ispettorato del Lavoro. Fuori le professioni «prettamente» intellettuali come docenti, lettori di opere, redattori di testi ed articoli ancorché esercitate verso soggetti qualificabili come imprenditori. Escono dal perimetro anche i procacciatori d'affari e gli incaricati delle vendite a domicilio.
Enti del terzo settore, studi professionali, associazioni e procacciatori d'affari oltre che le professioni intellettuali sono esclusi dall'obbligo preventivo di comunicazione al ministero del lavoro in qualità di lavoratori autonomi occasionali. Lo rende noto, tra l'altro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 27 gennaio 2022 n. 19 in cui risponde ad alcune richieste di chiarimenti in merito al nuovo obbligo imposto dal 21 dicembre 2021.
Quando non scatta
Riguardano le coordinate del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 13 del dl n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 finalizzato ad «attività di monitoraggio e contrasto di forme elusive» nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Dal 21 dicembre 2021, come già spiegato dall'Inl nella nota n . 29/2022, l'obbligo scatta esclusivamente nei confronti dei committenti che operano in qualità di imprenditori. L'Ispettorato del Lavoro conferma, pertanto, che sono esclusi gli studi professionali (ove non organizzati in forma di impresa) e gli enti del terzo settore salvo
svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa. In tal caso, infatti, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Sono escluse anche le prestazioni rese dal procacciatore d'affari e dall'incaricato della vendita al domicilio. In tali casi, infatti spiega l'Inl, non si tratta di attività di lavoro autonomo bensì di attività di natura commerciale (rileva il criterio fiscale) la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale. Sono inoltre escluse le pubbliche amministrazioni e/o gli enti pubblici non economici secondo l'elenco rinvenibile nell'articolo 1, co. 2 del dlgs n. 165/2001; le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi dello spettacolo (perché soggette ad altri obblighi comunicativi); le collaborazioni coordinate e continuative (peraltro già oggetto di comunicazione obbligatoria); i rapporti occasionali (ex voucher); i rider che svolgono attività di lavoro autonomo.
Prestazioni intellettuali
L'Inl spiega, infine, che sono escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
Associazioni Sportive
Anche le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti sono esenti dall'obbligo in quanto, conclude l'Inl, trattasi di soggetti che operano senza finalità di lucro.