Lavoro, Busta paga più alta per le lavoratrici madri
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Debuttano due sgravi del 100% della contribuzione IVS a carico delle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: sino al 31 dicembre 2024 con almeno due figli di cui il più piccolo di età fino al compimento del 10° anno; sino al 31 dicembre 2026 con almeno tre figli di cui il più piccolo sino al compimento del 18° anno.
Busta paga più alta per le madri lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli a carico. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo sarà riconosciuto un esonero pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice (di regola il 9,19%). Lo stesso esonero è riconosciuto sui periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 alle madri di due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 27/2024 in cui spiega che l’esonero si applica anche all’apprendistato e al lavoro agricolo con la sola eccezione del lavoro domestico.
Decontribuzione madri
L’articolo 1, co. 180 e ss. della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto per i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione del lavoro domestico, due esoneri contributivi pari al 100% della quota di contribuzione a carico:
- delle madri di tre o più figli per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo;
- delle madri di due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo sui periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Destinatari
Lo sgravio, spiega l’Inps, spetta a tutte le madri dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. Sono agevolabili solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a regime part-time, sia instaurati che instaurandi, oltre che l’apprendistato e i rapporti di somministrazione a tempo indeterminato. Lo sgravio può trovare applicazione a decorrere dal mese di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in indeterminato.
Requisiti
Come anticipato l’agevolazione spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (intesa come 17 anni e 364 giorni) Oppure a quelle che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (intesa come 9 anni e 364 giorni).
L’Inps spiega che la condizione è soddisfatta al momento della nascita, a seconda dei casi, del terzo o del secondo figlio (o successivo) con «cristallizzazione del diritto». Ciò significa che non si perde il beneficio in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. La perdita si verifica solo per il compimento dell’età di 18 anni (10 anni) da parte del figlio più piccolo. Ad esempio se il figlio più piccolo compie 18 anni il 19 ottobre 2025 il beneficio spetterà sino alla mensilità di ottobre 2025.
Inoltre il beneficio decorre dal 1° gennaio 2024 se la lavoratrice soddisfa tutte le condizioni ed è a quella data già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora, invece, il rapporto venga instaurato successivamente, in presenza degli altri requisiti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Misura
Lo sgravio è riconosciuto in misura pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice e nel limite massimo annuo di 3.000€ da parametrare su base mensile. Di conseguenza, spiega l’Inps, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’agevolazione non ha effetti negativi sulla misura della pensione risultando invariata l’aliquota di computo (33%).
Cumulabilità
Lo sgravio è cumulabile con eventuali ulteriori sgravi riconosciuti sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. L’Inps conferma che in caso di fruizione della decontribuzione in parola non potrà trovare applicazione la riduzione del cuneo fiscale prevista per il 2024 a favore dei lavoratori la cui retribuzione non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Infatti la decontribuzione madri è superiore (3.000€/12=250€) rispetto allo sconto massimo conseguibile con la riduzione del cuneo (2.692€*9,19%=247,39€) e, pertanto, la prima esaurisce la quota massima esonerabile. Solo dal mese successivo alla scadenza della decontribuzione madri (es. per raggiungimento dell’età anagrafica del figlio più piccolo) la riduzione del cuneo potrà essere applicata.
Documenti: Circolare Inps 27/2024