Lavoro, Chi sono i lavoratori Svantaggiati e Molto Svantaggiati
Il Ministero del Lavoro aggiorna il decreto che regola e definisce le categorie dei lavoratori che possono essere destinatari di incentivi all'occupazione in conformità alla normativa Europea.
Lavoratori svantaggiati
Il decreto individua tra i lavoratori svantaggiati coloro che rientrano in una delle seguenti sette condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cioè coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibili e a un rapporto di lavoro dipendente della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito la cui imposta lorda che non supera le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Tuir);
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione , nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a) ;
d) aver superato o compiuto i 50 anni d’età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico (cioè aver compiuto 25 anni d’età e sostenere da solo il nucleo familiare in quanto con una o con più persone a carico ai sensi dell’art. 12 del Tuir);
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno stato membro e avere necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
Lavoratori molto svantaggiati
Il decreto individua in tale insieme coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito (cioè coloro che negli ultimi 24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibili e a un rapporto di lavoro dipendente della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi 24 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito la cui imposta lorda che non supera le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Tuir);
b) risultare un lavoratore svantaggiato come definito ai sensi delle lettere da b) a g) sopra esposte e allo stesso risultare privo da almeno 12 mesi d’impiego regolarmente retribuito (ai sensi della precedente lett. a).
I benefici
L'individuazione delle categorie dei lavoratori socialmente svantaggiati e molto svantaggiati è molto importante perchè indica agli Stati membri le categorie dei lavoratori che possono risultare destinatarie di incentivi all'occupazione allo scopo esclusivo di rafforzare il loro inserimento lavorativo. Nel nostro ordinamento, ad esempio, le imprese che assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati possono spesso fruire di significativi sgravi contributivi (si pensi ad esempio agli sgravi riconosciuti ex art. 4, co. 8-11 della legge 92/2012); inoltre l'articolo 31, co. 2 del Dlgs 81/2015 consente alle categorie sopra individuate la possibilità di essere assunti in regime somministrazione di lavoro senza i limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile all'utilizzatore.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 17 Ottobre 2017