Lavoro, Congedo COVID-19 sino al 31 marzo 2022
Lo prevede un passaggio del decreto legge n. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza. Rinnovata anche la facoltà per le aziende del SSN di disporre il trattenimento in servizio oltre i limiti ordinamentali per il personale medico e sanitario.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 221/2021 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Il decreto, in vigore dal 25 dicembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022 ed una serie di misure in materia previdenziale già sperimentate dalla normativa anticovid.
Lavoratori Fragili
In particolare è confermato che i cosiddetti "lavoratori fragili" svolgono, di norma, l'attività lavorativa in smart working, fino alla data di adozione di un decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione a tali fini e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022. Attualmente la disposizione scade il 31 dicembre 2021.
Congedo Covid-19
E' prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il congedo straordinario a favore dei genitori lavoratori dipendenti o autonomi con figli conviventi minori di 14 anni in caso di infezione da Covid-19, quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza. Se il figlio minore ha tra 14 e 16 anni i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro (senza diritto al congedo) né retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Trattenimento in servizio
E' prorogata al 31 marzo 2022 la disposizione di cui all'articolo 12 del dl n. 18/2020 secondo cui le aziende e gli enti del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. In sostanza i soggetti in questione possono essere trattenuti in servizio anche oltre il 70° anno.
Sorveglianza attiva
E' prorogato sino al 31 marzo 2022 l'obbligo - per i datori di lavoro privati e pubblici - di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'.
Lavoro Agile
E' prorogata, infine, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in regime di smart working
Documenti: Decreto Legge n. 221/2021