Lavoro, Decontribuzione rafforzata per i premi di risultato corrisposti nel 2013
I chiarimenti in un documento dell'Inps. I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio contributivo fruito per il 2013 potranno recuperare una ulteriore percentuale (0,22%) in sede di conguaglio contributivo.
La questione riguarda gli incentivi alla contrattazione di secondo livello stabiliti con il DL 102/103 e, più recentemente, con il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Le disposizioni da ultimo richiamate hanno introdotto uno sgravio contributivo sui premi di risultato corrisposti nel 2013 in esecuzione di appositi accordi collettivi di secondo livello aziendali o territoriali. Lo sgravio è riconosciuto entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; ed in misura totale sulla quota del lavoratore (di regola il 9,19% per la generalità delle aziende).
In prima battuta il citato DM aveva fissato un tetto massimo nella misura del 2,25% della retribuzione dei lavoratori (cfr. la circolare n. 78/2014 e i messaggi n. 5887/2014 e n. 7978/2014) rimandando, tuttavia, ad una rimodulazione in senso migliorativo in esito al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate in sede di Conferenza dei Servizi. Ebbene le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite al 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47% rispetto a quella del 2,25% precedentemente autorizzata.
Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2013 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo. Chiaramente le percentuali aggiuntive potranno essere fruite interamente solo in presenza di premi il cui ammontare complessivo sia pari o superiore al 2,47% della retribuzione dei lavoratori, se l’erogazione oggetto di sgravio è stata inferiore i datori di lavoro recupereranno la sola quota effettivamente spettante. Ad esempio a fronte di una retribuzione annua di un lavoratore pari a 40mila euro (comprensivi del premio) lo sgravio contributivo potrà essere riconosciuto sino ad un premio di 988 euro (40mila x 2,47%) contro i 900 euro stabiliti in precedenza (40mila x 2,25%). Pertanto, spiega l'Inps, se il premio effettivamente erogato nel 2013 risultasse superiore a tale ultima cifra il datore di lavoro (ed il lavoratore) avranno diritto all'incremento della quota entro cui fruire dello sgravio contributivo.
Il documento precisa, inoltre, che la concreta fruizione dell’incentivo rimane, subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva, e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio (quindi entro il 16 gennaio 2020). All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Documenti: Messaggio inps 3634/2019