Lavoro, Ecco il nuovo incentivo per l'assunzione stabile di giovani under 36
I chiarimenti in un documento dell'Inps che anticipa i dettagli in attesa del disco verde da parte dell'Ue. Sgravio per 500 euro al mese per tre anni (quattro nelle regioni del meridione).
Datori di lavoro beneficiari
L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (come gli studi professionali ed enti morali), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Copre anche le assunzioni di cooperative di lavoro e agenzie di somministrazione (ancorché la prestazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato). Invece, resta fuori le pubbliche amministrazioni, nonché le imprese del settore finanziario (salvo diversa decisione della Commissione Europea). Obiettivo della misura è incentivare il lavoro stabile (cioè a tempo indeterminato). Pertanto l'incentivo copre le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di rapporti a termine a tempo indeterminato. L'agevolazione spetta per l'assunzione di giovani nel biennio 2021/2022 che, al momento dell'evento (assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro) non hanno compiuto 36 anni d'età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, sia con lo stesso che con altri datori di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro di tipo intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato nonché i rapporti di lavoro con qualifica da dirigente.
Misura del bonus
Il bonus consiste dello sgravio al 100% dei contributi dei datori di lavoro, senza conseguenze per le pensioni dei lavoratori, nel limite di 6.000 euro annui. La soglia, pertanto, è di 500 euro (6.000/12) mensili e, per i rapporti instaurati e risolti nel mese, di 16,12 euro (500/31) per giorno. Nei rapporti a tempo parziale, il massimale va proporzionalmente ridotto. L'incentivo spetta per 36 mesi che salgono a 48 se la nuova assunzione avviene in una sede o unità produttiva nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna). Per la fruizione del bonus nella forma temporale più estesa è necessario che il luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa rimanga in tali regioni.
Novità
Tra le novità dell'incentivo la possibilità di fruirne anche se le assunzioni (a tempo indeterminato) costituiscono un obbligo stabilito dalla legge o dal CCNL (come ad esempio nel caso di assunzione di un lavoratore precedentemente assunto a termine oppure per le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili). La fruizione è altresì ammessa anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati (nei limiti del beneficio residuo). Da segnalare inoltre l'inibizione, per il datore di lavoro, di avviare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva per nove mesi successivi all'assunzione e nei sei mesi precedenti l'assunzione.
E' possibile, infine, riassumere un lavoratore per il quale si è già fruito del bonus, accedendo al bonus per i mesi residui (rispetto a 36/48), indipendentemente dalla titolarità in capo al lavoratore di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e indipendentemente dalla sua età alla data della nuova assunzione.
Coordinamento con altri incentivi
Il beneficio non è cumulabile con altri incentivi fruiti nel medesimo lasso temporale tra cui, in particolare, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 (c.d. bonus rosa) e la c.d decontribuzione SUD. E' possibile, invece, godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.
Vincolo Ue
Per la fruizione dell'incentivo si attende il disco verde della Commissione Europea. Con successive istruzioni, pertanto, l'INPS si riserverà di indicare le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Documenti: Circolare Inps 56/2021