Lavoro, In Gazzetta Il Decreto "Cura Italia". Ecco il Testo
Il DL 18/2020 è in vigore e contiene le misure di rafforzamento del welfare per contrastare l'emergenza epidemiologica del Covid-19
Il pacchetto di misure prevede la cassa Integrazione in deroga e FIS Fondo di Integrazione Salariale, congedi parentali, voucher baby sitter, rimodulazione dei permessi per la Legge 104, tutela dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, un Fondo per il reddito rivolto ai professionisti iscritti alle Casse, misure per le imprese che hanno un fatturato inferiore a 2 milioni di euro che guadagnano la sospensione degli adempimenti contributivi sino a fine maggio.
Lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti viene istituita una causale unica denominata "Covid-19" per la concessione della Cassa integrazione ordinaria, attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione anche in via telematica in massimo 3 giorni), non vi saranno limiti di accesso (anche chi è stato assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale. Per quanto riguarda il FIS, ferma restando la possibilità di ricorrere alla causale Covid-19, l'assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse (quelle comprese fra 5 e 15 dipendenti). Chi è già beneficiario della Cassa Integrazione Straordinaria o del FIS di solidarietà può sospenderne temporaneamente l'erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all'assegno ordinario del FIS con causale Covid-19. Per i lavoratori appartenenti a settori per i quali non è prevista la Cassa Integrazione (es. agricoli, pesca e terzo settore) vengono stanziati 3,3 miliardi per un intervento di cassa integrazione in deroga per 9 settimane.
Lavoratori autonomi
Ai professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co., agli artigiani e commercianti, ai lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, ai lavoratori dello spettacolo per il mese di marzo, sarà riconosciuta un'indennità pari a 600 euro. La platea complessiva, secondo il Governo, è di oltre 4.854.000 lavoratori.
Sostegno alle famiglie
La novità principale riguarda la concessione di un congedo parentale (speciale) di 15 giorni ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino a 12 anni (non c'è limite di età per i figli con disabilità grave) indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione. Il congedo è integrato dal riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Chi ha figli di età compresa fra 12 e 16 anni può usufruire di un congedo non retribuito (ma non coperto da contribuzione figurativa). Potrà avere accesso al congedo parentale un nucleo all'interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. In alternativa al congedo parentale i medesimi soggetti potranno ottenere un bonus sino a 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting (la cifra sale a 1000 euro per le forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari).
Disabilità e malattia
Vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l'assistenza dei familiari disabili gravi di cui alla legge 104/1992: gli interessati potranno utilizzare ulteriori 12 giorni nei mesi di marzo e aprile per assistere genitori di figli con disabilità grave; parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave; lavoratori con disabilità grave. In più, per i dipendenti pubblici e privati, è prevista la facoltà di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 in caso di disabili gravi, immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita. Per questi ultimi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
Dal punto di vista delle tutele la quarantena sarà equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Sono sospese a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo pendenti. Nel medesimo periodo non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Documenti: Il Testo del DL 18/2020