Lavoro, L'Inail aggiorna i premi assicurativi dovuti dal 1° gennaio 2021
Una circolare dell'Istituto Assicuratore aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi dovuti dopo la rivalutazione delle rendite avvenuta dal 1° gennaio 2021.
Aggiornati i premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro che impiegano lavoratori la cui retribuzione è convenzionalmente agganciata alla rendita Inail. Lo spiega lo stesso Istituto assicuratore nella circolare numero 32/2021 nella quale fornisce il consueto quadro su minimali e massimali per il calcolo dei premi e la liquidazione delle prestazioni, a partire dal 1° gennaio 2021.
Come noto il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla Tariffa Inail con riferimento alle lavorazioni svolte e assicurate. Il tasso è fissato dalla classificazione aziendale e la retribuzione su cui applicarlo è quella effettiva erogata ai lavoratori, in misura non inferiore a quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento Istat.
Retribuzioni convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori dipendenti, tuttavia, il calcolo dei premi assicurativi Inail è sganciato dalla retribuzione effettiva e fissato secondo una retribuzione convenzionale ancorata alla rivalutazione della rendita Inail (art. 116 del TU 1124/1965). Pertanto nei loro confronti l'aggiornamento dei premi assicurativi può avvenire solo in occasione della rivalutazione della rendita ogni anno. L'ultima rivalutazione è avvenuta ad opera del decreto n. 188 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021 con cui sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita in misura pari rispettivamente a 17.448,90€ e 32.405,10€.
Rientrano in questa categoria i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Questi soggetti pagano i contributi Inail sulla base di 1/300 del minimale della rendita. Ebbene dato che dal 1° gennaio 2021, gli importi il minimale è stato rivalutato come detto in misura pari a 17.448,9€ la retribuzione su cui versare i premi assicurativi dal 1° gennaio 2021 sale a 58,16 euro al giorno (1.454,08€ al mese).
Anche i lavoratori dell’area dirigenziale hanno una retribuzione per il calcolo dei premi agganciata alla misura della rendita Inail (1/300 del massimale della rendita annuo). Pertanto il valore giornaliero per il pagamento del premio è pari a 108,02€ (13,50€ all'ora in caso di rapporto di lavoro part-time).
Parasubordinati
La base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. A partire dal 1° gennaio 2021 i premi andranno calcolati rispettando il minimale mensile di 1.454,08 euro e il massimale mensile di 2.700,43 euro.
Alunni e studenti
L'aggiornamento delle rendite incide anche sulla determinazione del premio annuale a persona per gli alunni e gli studenti e del premio speciale annuale per gli allievi degli istituti di formazione regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari. Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti dal 1° gennaio la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,79; quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2020/21, spiega l'Inail, risulta pari a euro 2,77 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,66 e 4/12 di euro 2,79). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2021, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di 0,11€ rispetto al premio di euro 2,66 già richiesto.
Il premio speciale annuale per gli allevi che frequentano istituti di istruzione e formazione professionale regionale è pari a 62,82€. L'importo del premio speciale annuale, posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico dello Stato, è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui. Tale onere aggiuntivo, pari a euro 46,36€, è rideterminato in euro 48,64 a decorrere dal 1° settembre 2021, data d'inizio dell'anno formativo 2021/2022
Danno Biologico
Infine con la Circolare n. 33/2021 l'INAIL fissa gli importi per l'indennizzo per danno biologico. Siccome il tasso di inflazione è risultato nullo sono confermati gli importi anche per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.