Pensioni, L'investigatore privato deve iscriversi presso la gestione commercianti dell'Inps
La Corte di Cassazione ribadisce che l’attività d'investigatore privato è qualificabile come commerciale e non relativa all'area dei professionisti regolamentata dalla legge, dunque è scorretta l'iscrizione alla gestione separata in qualità di professionista autonomo.
La questione verteva, in ultima analisi, sulla natura dell'attività dell'investigatore privato, in particolare se tale attività rientrasse nelle cd. attività commerciali, come tale soggetta all'iscrizione presso la gestione speciale dei commercianti dell'Inps, oppure fosse una mera attività di lavoro professionale il cui obbligo contributivo andava assolto presso la gestione separata dell'Inps istituita con la legge 335/1995. L'interessato propendeva per questa seconda ipotesi in ragione del fatto che l'attività di investigatore privato, per la sua natura di attività intellettuale, non può essere inquadrata in alcuna delle categorie previste per definire la nozione di impresa. L'Inps, tuttavia, aveva proceduto all'iscrizione presso la gestione commercianti. Contro la decisione dell'Inps il lavoratore aveva prodotto ricorso in tribunale con le due corti di merito che hanno bocciato le richieste del lavoratore. La Cassazione, investita del giudizio, ha confermato l'operato dell'Inps.
La decisione della Cassazione
I giudici di Piazza Cavour ribadiscono quanto già affermato nelle sentenze 3228/2014 e 21137/2008 nelle quali era stato acclarato che l’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio in applicazione del disposto della L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. d), che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
A nulla rileva, sottolineano i giudici, che l'attività sia svolta sotto forma di impresa o come lavoratore autonomo posto che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, ha esteso a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti. Pertanto anche i lavoratori autonomi che spiegano una attività di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d) e che, quindi, svolgano una attività professionale che, seppure qualificata per l'apporto intellettuale che richiede, non è però inquadrabile in quella propria dei "professionisti", devono procedere all'iscrizione presso la gestione dei commercianti Inps.
Fatta questa premessa la Corte sottolinea la netta distinzione tra le professioni intellettuali che richiedono ex art. 2229 c.c. l'iscrizione in appositi albi ed elenchi, e quella di investigatore privato che presta i suoi servizi a favore di quanti hanno necessità di acquisire notizie o conoscenze, e che per il disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134, richiede, invece, apposita licenzia e l'iscrizione nel registro delle imprese.
Nelle loro conclusioni i giudici spiegano che la nascita della Gestione Separata non ha messo in discussione i principi appena affermati. La scelta di istituire la gestione separata è stata, infatti, dettata esclusivamente dalla diversa volontà di riconoscere un trattamento pensionistico in favore di quei liberi professionisti che, seppure iscritti in appositi albi professionali, risultavano all'epoca sprovvisti di una cassa previdenziale (quali ad esempio gli psicologi) e che, quindi, non avevano a livello previdenziale ed assistenziale una tutela efficace come quei professionisti già iscritti, invece, ad una propria cassa.