Lavoro, Licenziamenti sospesi sino al 31 marzo 2021
Lo prevede un passaggio del disegno di legge di bilancio. La misura si abbina alla proroga delle integrazioni salariali con causale covid-19 in alternativa all'esonero contributivo per le aziende che non ne facciano ricorso.
Più nello specifico ai datori di lavoro resterà precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) così come resteranno sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Resterà, altresì, preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (cioè quello determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) nonché la sospensione il tentativo di conciliazione obbligatoria (per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).
Il perimetro di applicazione del divieto interessa le imprese che non abbiano fruito integralmente della cassa integrazione covid-19 oppure dell'esonero contributivo per il quale si rinvia a quanto già evidenziato dall'ispettorato nazionale del lavoro (prot n. 713 del 16 settembre 2020).
Eccezioni
Resta confermata la disciplina attuale secondo la quale i predetti divieti non operano se: 1) il licenziamento è motivato dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
2) e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori coinvolti dall'accordo, in deroga ai requisiti normativamente previsti, viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi) (cfr: messaggio Inps n. 4464/2020)