Lavoro nero, Così la Sanatoria INPS per braccianti, colf e badanti
L'Inps fornisce le prime indicazioni sulla sanatoria prevista all'art. 103 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Il condono potrà essere presentato all'Inps se l'emersione riguarda lavoratori italiani o comunitari ed abbia ad oggetto i rapporti di lavoro dipendente irregolari attivi al 19 maggio 2020.
Modalità semplificate
Le modalità semplificate di emersione riguardano i soli datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, che devono regolarizzare un rapporto di lavoro dipendente irregolare con cittadini italiani o comunitari che abbia avuto inizio prima del 19 maggio (data di entrata in vigore del DL 34/2020) e risulti ancora in essere alla data di presentazione della domanda di emersione (quindi nella finestra temporale intercorrente tra il 1° giugno ed il 15 luglio 2020).
I datori di lavoro ammessi
La sanatoria non opera per tutti i datori di lavoro, ma esclusivamente per quelli la cui attività rientra nei seguenti settori: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In merito alle attività di assistenza a persona o di sostegno al bisogno familiare, l'Inps precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche: le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette comunità rientrano anche le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. Non rientrano invece gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.
Requisiti reddituali
Per aderire alla sanatoria, inoltre, il datore di lavoro (persona fisica, ente o società) dovrà avere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30 mila euro annui. Somma che scende a 20 mila euro per la regolarizzazione di personale domestico, se il richiedente è un single, o a 27 mila euro in caso di nucleo familiare composto da più soggetti. I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Domanda all'INPS
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020. Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro si impegna a versare un contributo di 500€ per ciascun lavoratore; un forfait da fissarsi per decreto per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ed il pagamento di una marca da bollo da 16€. La domanda di condono deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 6 del DM 27 Maggio 2020 e la dichiarazione di aver provveduto al pagamento delle somme sopra indicate. Con l'avvio della sanatoria vengono, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro ad eccezione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale.
Documenti: Circolare Inps 68/2020; DM 27 Maggio 2020