Lavoro Nero, Il rischio alla salute prevale sulla sospensione dell’attività
I chiarimenti in una nota dell’Inl. Niente sospensione dell’attività se mette a rischio la salute dei lavoratori o di terzi o inibisce un servizio di pubblica necessità. Si può differire la sospensione nei casi di danni economici all’azienda.
Il rischio di danni economici all'azienda rinvia l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa da parte dell’ispettore del lavoro. Lo stabilisce l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 1159/2022 pubblicata l’altro giorno in cui spiega che rientra in questa ipotesi, ad esempio, la «raccolta di frutta matura» o la «vendemmia», attività che, se immediatamente sospese, possono comportare, rispettivamente, perdite all'azienda e rischi di natura igienico-sanitari.
Se, invece, l’attività garantisce l’esercizio di «diritti di rango costituzionale» (es. fornitura di energia elettrica, attività di trasporto, prestazioni sanitarie) il provvedimento di sospensione non deve essere adottato dall’ispettore.
Nessuna discrezionalità
I chiarimenti riguardano la nuova disciplina del «provvedimento di sospensione dell'attività» nel caso di lavoro nero e violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, operativa dal 22 ottobre 2021, con la principale novità di prevedere un «obbligo» di adozione della sospensione. L’articolo 14 del Dlgs. N. 81/2008, così come modificato dall’ultimo Decreto Fisco (art.13 DL 146/2021), esclude, infatti, qualsiasi elemento di discrezionalità in capo al personale ispettivo diversamente da quanto in precedenza previsto.
C’è però la possibilità di differire gli effetti del provvedimento di sospensione dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso, per esigenze economiche e di lavorazione per non incorrere, per esempio, nell’interruzione di un ciclo produttivo a meno che si riscontrino «situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità». Situazioni che, secondo l’Inl (circolare n. 3/2021), possono comportare la non applicazione della sospensione.
I tre possibili interventi dell’ispettorato
In altre parole, il personale ispettivo che si trovi di fronte alle irregolarità di cui all’art. 14 ha tre linee di intervento:
- emanare il provvedimento di sospensione con effetti immediati;
- emanare il provvedimento di sospensione differendo gli effetti come sopra, a meno che le irregolarità non siano tali da mettere in pericolo la salute dei lavoratori;
- valutare, in extrema ratio secondo il profilo di opportunità, di non adottare alcun provvedimento.
Niente sospensione
Nel terzo caso l’ispettore dovrà valutare se l’adozione del provvedimento possa determinare situazioni di «pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità».
Rientrano in queste ipotesi, ad esempio, il blocco di uno scavo in presenza di una falda acquifera, scavi aperti in strade di grande traffico, demolizioni in corso che abbiano pregiudicato la stabilità della struttura, attività di rimozione di materiali nocivi o ancora, attività di trasporto pubblico in assenza di alternative. L’Inl spiega che rileva anche la sospensione di un servizio pubblico che garantisce l’esercizio di diritti di rango costituzionale (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.). Analogamente è possibile che dalla sospensione dell’attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
In buona sostanza, di fronte al caso concreto il personale ispettivo deve effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di non adottare il provvedimento di sospensione.
Il differimento della sospensione
Nelle ipotesi in cui l’ispettore valuti che dallo stop derivino «solo» significativi «danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive» - ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – può disporre il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione. E’ il caso, ad esempio, della raccolta della frutta matura o della vendemmia in corso.
Nessuna deroga
Infine, l'Inl precisa che la continuazione dell'attività, per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti, deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza. Pertanto, ad esempio, non potrà mai essere consentito ad eventuali lavoratori in nero di continuare a svolgere la propria attività.