Lavoro sportivo con apprendistato
Primi chiarimenti Inps dopo l’estensione contenuta nella legge di bilancio 2022. Diffuse le istruzioni valide per le assunzioni intervenute con l’apprendistato di II livello nelle more della Riforma complessiva del lavoro sportivo.
Il lavoro sportivo apre al contratto di apprendistato. Dal 1° gennaio 2022 le società sportive professionistiche possono assumere con apprendistato professionalizzante atleti di età sino a 23 anni (in luogo del limite ordinario di 30 anni). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 91/2023 in cui illustra i relativi profili contributivi e le tutele assicurative.
Apprendistato
L'apprendistato, come noto, è finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tre le tipologie che sino ad oggi sono state escluse nel settore sportivo:
- apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma d'istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Lavoro Sportivo
L’articolo 1, co. 154 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha esteso la seconda tipologia contrattuale dal 1° gennaio 2022 al lavoro sportivo. I chiarimenti Inps riguardano tale novella e sono validi anche dopo il 30 giugno 2023 data di entrata in vigore del Dlgs n. 36/2021 sulla Riforma del Lavoro Sportivo che, peraltro, ha esteso anche le altre due tipologie di apprendistato al lavoro sportivo.
Nello specifico per le sole società e associazioni sportive professionistiche è stata prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni (anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante).
Il limite minimo di età resta invece quello previsto dalla normativa vigente per l'apprendistato di secondo livello dall'art. 44 del d.lgs. 81/2015 ovverosia 18 anni, 17 per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale. Dal 1° luglio 2023 il limite di età, tuttavia, è stato ridotto a 15 anni con la predetta Riforma del Lavoro Sportivo.
L’Inps spiega che le società sportive in questione sono solo quelle, costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, che svolgono un’attività sportiva nell’ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici al loro interno e cioè: Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Golf (FIG) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile relativamente al campionato di Serie A.
Durata del Contratto
Con riferimento alla durata resta salva la disciplina speciale del lavoro sportivo (art. 5 legge n. 91/1981) secondo cui può al contratto può essere apposto un termine non superiore a cinque anni. Pertanto, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, è possibile stipulare il contratto anche a tempo determinato fermo restando una durata di formazione minima di sei mesi e non superiore a tre anni.
Regime contributivo
Ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato di II livello l’Inps spiega che si applicano le tradizionali tutele per i lavoratori dipendenti: IVS; malattia, maternità; Naspi; Inail; integrazione salariale (erogata dal FIS o dai Fondi territoriali di Trento e Bolzano).
In particolare, per quanto riguarda la tutela IVS, l’aliquota contributiva per il datore di lavoro è del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziale + 5,84% a carico del lavoratore (totale 15,84%). Durante il periodo di formazione il lavoratore è iscritto al FPLD (non al Fondo Pensione degli Sportivi Professionisti) e solo se il contratto è stipulato «a tempo indeterminato» i predetti benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dal termine della formazione.
Per quanto riguarda il contributo Naspi l’Inps spiega che il prelievo è dell’1,61% con la maggiorazione di 1,4% per le assunzioni non a tempo indeterminato. Al Fis, invece, si paga un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione imponibile (0,8% in caso di impiego di più di cinque dipendenti) al netto delle riduzioni previste per il solo 2022 dalla legge di bilancio 2022.
Documenti: Circolare Inps n. 91/2023