Lavoro sportivo, Più tutele previdenziali dal 1° luglio 2022
In Gazzetta il Decreto legislativo n. 36/2021 contenente la riforma del lavoro sportivo e l'estensione delle tutele previdenziali tra cui anche disoccupazione e malattia. Norme in vigore dal 1° luglio 2022.
Rapporto di lavoro sportivo
Punto saliente della novella è l'articolo 25 del citato dlgs n. 36/2021 che individua come lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali. La nuova definizione supera, pertanto, l'attuale classificazione offerta dalla legge n. 91/1981 che qualifica lavoratori sportivi esclusivamente gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operino nelle federazioni sportive del Calcio, Ciclismo, Pallacanestro, Golf, Motociclismo e Pugilato. Ampliando, pertanto, significativamente il perimetro di applicazione della norma. La riforma sancisce, inoltre, il principio secondo il quale i lavoratori sportivi possono essere impiegati tramite rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con estensione delle tutele previdenziali ed infortunistiche proprie della natura giuridica del rapporto di lavoro.
Regime Assicurativo
Nello specifico i lavoratori sportivi dipendenti operanti nei settori professionistici e dilettantistici e gli autonomi professionisti verranno assicurati ai fini previdenziali presso il Fondo di Previdenza degli Sportivi professionisti (FPSP) che assumerà la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi; i lavoratori sportivi operanti nei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgano prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali verranno, invece, iscritti alla gestione separata dell'INPS. In particolare quelli che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla gestione separata una aliquota contributiva del 10%; quelli che sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla gestione separata un'aliquota contributiva pari al 20% nel 2022, al 24% nel 2023, al 30% nel 2024, al 33% nel 2025; quelli che svolgono prestazioni autonome che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla gestione separata con aliquota contributiva pari al 15% nel 2022, il 20% nel 2023, al 22% nel 2024 e al 25% nel 2025.
Tutele
L'iscrizione determinerà anche l'estensione delle relative tutele in materia di previdenziale IVS, maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare, disoccupazione involontaria (Naspi per i lavoratori dipendenti; Dis-Coll per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata), tutele attualmente sconosciute anche nei confronti delle categorie di cui alla predetta legge n. 91/1981 già assicurate al FPSP ai soli fini IVS. A tutti i lavoratori sportivi subordinati verranno estese, inoltre, le tutele INAIL in caso di infortunio sul lavoro (anche in presenza di polizze privatistiche). Attualmente la tutela INAIL è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori sportivi professionisti dipendenti che esercitano l'attività nell'ambito delle federazioni sportive del Calcio, Ciclismo, Golf, Pallacanestro, Pugilato e Motociclismo. L'assicurazione Inail viene, infine, ampliata anche ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Entrata in vigore
Le novità entreranno in vigore dal 1° luglio 2022.
Documenti: Dlgs n. 36/2021