Lavoro, Via libera allo sgravio dello 0,8% sui contributi. Ecco come funziona
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Beneficio per tutti i lavoratori dipendenti, anche del settore pubblico, con retribuzioni lorde mensili non superiori a 2.692€. Sgravabile anche la tredicesima mensilità.
Quest'anno tutti i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che del settore privato) pagheranno una aliquota previdenziale più bassa dello 0,8% se la retribuzione mensile lorda non è superiore a 2.692 euro. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 43/2022 illustrando lo sgravio contributivo introdotto in via sperimentale per il solo 2022 dall'articolo 1, co. 121 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Il beneficio verrà applicato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga e non comporterà alcun danno dal punto di vista previdenziale (in quanto l'aliquota di computo per la previdenza obbligatoria resta invariata).
Beneficiari
La disposizione da ultimo richiamata riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente con la sola eccezione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento. Il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato (anche a termine, apprendistato, lavoro agricolo) sia instaurati che instaurandi nel corso del 2022 e tutti i datori di lavoro (anche privi della qualifica di imprenditore, comprese le Pa) in tutto il territorio nazionale. Prescinde, inoltre, dal possesso del Durc e dalla preventiva autorizzazione Ue (in quanto non costituisce un incentivo all'assunzione).
Condizioni
Lo sgravio è riconosciuto se la retribuzione mensile (cioè l'imponibile lordo previdenziale) del dipendente non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese. E' sgravabile anche la 13^ mensilità pagata a dicembre (o in altro mese se il contratto cessa prima di dicembre 2022) sempre se non superiore a 2.692 euro ma non eventuali altre mensilità aggiuntive (es. 14^) riconosciute dal contratto (a prescindere dal loro importo). L'Inps spiega, peraltro, che se in un mese la retribuzione fosse superiore al predetto importo (ad esempio per la corresponsione di voci accessorie) lo sgravio non spetterà per tutta la mensilità e per tutta la retribuzione (non quindi solo per la quota eccedente i 2.692€).
Nessun effetto sulle pensioni
Il beneficio si traduce in una riduzione dello 0,8% della aliquota di contribuzione IVS a carico dei dipendenti. Per cui per la generalità dei dipendenti del settore privato l'aliquota nel 2022 scende dal 9,19% all'8,23% e per i dipendenti del settore statale dall'8,8% al 8%. Non ci sono effetti sulla misura della pensione dato che l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche resta invariata (33% della retribuzione pensionabile). E' cumulabile con eventuali altri incentivi applicabili nei limiti della contribuzione dovuta.
Adempimenti
I datori di lavoro del settore privato dovranno esporre i valori "L024" ed "L025" all'interno dei flussi uniemens a partire dal flusso di competenza di marzo 2022 (scadenza 30 aprile 2022). Gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio si possono recuperare entro il flusso di competenza di maggio 2022. Come di consueto, se l'attività è sospesa o cessata occorre avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Documenti: Circolare Inps 43/2022