Le cause di esclusione dagli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza
L'accordo siglato in conferenza stato-regioni illustra le situazioni che esonerano dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc. Tra queste la malattia, la gravidanza e lo svolgimento di tirocini da parte dei componenti del nucleo familiare.
Convocazione
Questa fase è iniziata lo scorso 2 settembre, data da cui è stata fissata la decorrenza dei 30 giorni per la convocazione dei beneficiari del Rdc. L'accordo spiega che la convocazione per la stipula del Patto per il Lavoro da parte dei centri per l'impiego può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai centri per l'impiego in sede di rilascio della DID e nei successivi incontri. Una volta convocato dal centro per l'impiego, il beneficiario (e gli altri familiari obbligati) deve collaboratore alla redazione del curriculum e rispettare gli impegni previsti, tra cui quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo del Rdc). In tale sede, inoltre, può rilasciare la Did, se non ancora fatto in via autonoma, mentre i centri per l'impiego devono verificare la presenza di eventuali casi di esclusione o esonero dall'assolvimento degli obblighi connessi alla fruizione del RdC.
Tra i casi di esclusione ci sono i beneficiari di pensione di cittadinanza (Pdc) o d'età non inferiore a 65 anni e i soggetti disabili. Gli esoneri riguardano invece ulteriori fattispecie previste dall'accordo stesso.
I casi di esonero
Nello specifico l'esonero può essere chiesto:
a) dai componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. In tal caso l'accordo stabilisce che non possa essere esonerato più di un componente del nucleo familiare; mentre, in caso di obblighi di cura di persone disabili o non autosufficienti, può essere esonerato al massimo un componente per soggetto beneficiario di cura. In entrambi i casi, la scelta del componente (o componenti) da esonerare va fatta di comune accordo tra i familiari; in mancanza di accordo, decide l'operatore del centro per l'impiego o il servizio sociale del comune.
b) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito al di sotto della soglia di imposizione fiscale (cioè sono 8.145 euro annui per il lavoro dipendente e 4.800 euro per quello autonomo). Con riferimento a tali soggetti l'accordo stabilisce che l'esonero può essere concesso quando il tempo impiegato nell'attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali; il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore a 25 ore settimanali.
c) soggetti che frequentano corsi di formazione. L'accordo stabilisce che, in tal caso, l'esonero può essere concesso solo per corsi finalizzati al raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.
Altri casi di esonero
Il documento stabilisce, inoltre, che sono esonerate le persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo; le persone impegnate in percorsi di tirocinio (secondo i criteri di cui alle Linee-guida siglate tra Stato e Regioni) nonché le persone di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza (cioè i soggetti in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi).
La Comunicazione dell'esonero
L'accordo, infine, disciplina le modalità di comunicazione delle cause di esonero distinguendo a seconda se queste si manifestino prima della stipula del patto per il lavoro o se successivamente alla sua stipula. Nel primo caso al primo appuntamento l'operatore del centro per l'impiego ovvero del servizio del Comune dovrà verificare, insieme con il richiedente o altro componente le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare, acquisire la documentazione necessaria a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero e registrare l'informazione nell'ambito delle rispettive piattaforme presso ANPAL ovvero presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 6, co. 1 del d.i. n. 4/2019.
Nell'ipotesi in cui la causa di esonero si manifesti in seguito alla stipula del patto, ed il beneficiario del RdC sia impegnato in una attività di politica attiva ovvero in un progetto di utilità collettiva o altra attività definita nei patti, questi dovrà comunicare al centro per l'impiego ovvero al Servizio del comune con il quale ha definito il patto la causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Qualora il beneficiario del RdC non sia impegnato in una attività di politica attiva in un progetto di utilità collettiva o in altra attività definita nei patti, questi può comunicare la causa di esonero in occasione del primo appuntamento o contatto con i servizi competenti (centro per l'impiego e servizio del Comune), previsto nel Patto, successivo all'insorgenza della causa di esonero.