Libretto Famiglia, Come utilizzare le somme versate da utilizzatori deceduti
I chiarimenti in un documento Inps. Per utilizzare o chiedere il rimborso dei denari caricati sul Libretto Famiglia di una persona deceduta gli interessati dovranno dimostrare la propria qualità di eredi legittimi o testamentari.
Le modifiche si sono rese necessarie per: 1) gestire le richieste di rimborso delle somme versate dal dante causa sul Libretto famiglie e non utilizzate per il pagamento di prestazioni occasionali; 2) inserire le prestazioni lavorative svoltesi anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto famiglia, al fine dell'erogazione del compenso al prestatore occasionale da parte dell'Inps e dell'accredito della relativa contribuzione.
Rimborso delle somme non utilizzate
L'Inps informa che sia ai fini della richiesta di rimborso che ai fini dell'inserimento delle prestazioni lavorative da parte degli eredi del defunto l'interessato deve effettuare una dichiarazione in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario. La dichiarazione dovrà essere validata dall'operatore di sede dell'Inps all'esito positivo delle verifiche sulla legittimazione del richiedente; successivamente alla validazione, l'interessato potrà inserire la domanda di rimborso e/o le suddette prestazioni lavorative. L'erede testamentario, inoltre, deve inserire copia del testamento nella procedura (c'è apposita funzione). In ogni caso le somme oggetto di richiesta di rimborso devono essere state effettivamente versate dal dante causa per lo svolgimento della prestazione lavorativa e non devono derivare, pertanto, dal riconoscimento di bonus da parte della Pubblica Amministrazione (come, ad esempio, il bonus per il pagamento dei servizi di baby-sitting).
Inserimento delle prestazioni lavorative
In merito all'inserimento delle prestazioni svoltesi anteriormente al decesso del dante causa, l'erede è tenuto a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, precisando, tra l'altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa, né fosse cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l'utilizzatore e il lavoratore indicato. Al fine evitare abusi l'Inps informa che non è possibile la coesistenza della qualità di erede e di prestatore, per cui l’erede non può inserire prestazioni lavorative in favore di sé stesso alla scomparsa del dante causa. Non è possibile, altresì, inserire prestazioni lavorative aventi data inizio/fine successiva alla morte del dante causa.
Documenti: Messaggio Inps 1908/2019