Malattia e Maternità anche ai giudici di pace
Chiarimento Inps dopo la norma interpretazione autentica contenuta nel dl n. 131/2024. Con l’iscrizione al FPLD si versano anche le contribuzioni minori destinate al finanziamento dell’indennità di disoccupazione, maternità e malattia.
I giudici di pace che abbiano optato per l’esclusività della funzione all’esito del concorso straordinario previsto dal dlgs n. 116/2017 e che, pertanto, sono iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono assoggettati anche all’obbligo di contribuzione in materia di maternità, malattia e disoccupazione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 101/2024 in cui spiega gli effetti dell’articolo 2 del dl n. 131/2024 con la quale l’Italia ha dovuto rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione Europea.
Magistrati onorari
I chiarimenti riguardano il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017. L’articolo 29 del predetto decreto ha imposto un concorso straordinario, da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, per confermare sino all’età del 70° anno i magistrati onorari in servizio (cd. «contingente ad esaurimento»). Ai magistrati onorari che abbiano superato la prova è data facoltà di optare l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della prova e il personale viene assicurato presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
Con Circolare n. 100/2023 l’Inps aveva precisato che il datore di lavoro (cioè il Ministero della Giustizia) doveva, pertanto, assoggettare gli emolumenti ad un prelievo IVS pari al 33% (23,81% a carico del datore e 9,19% a carico del lavoratore) oltre al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% in presenza di retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile. Non erano, invece, dovuti contributi per le cd. assicurazioni minori (es. Naspi, maternità eccetera).
Anche disoccupazione e maternità
In merito a tale esclusione la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia evidenziando la disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld. Per rispondere ai rilievi comunitari il legislatore con norma di interpretazione autentica (art. 2 del dl n. 131/2024) e, quindi, avente efficacia retroattiva, ha esteso gli obblighi contributivi anche all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, la maternità e la malattia.
L’Inps, pertanto, spiega che a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati nel ruolo ad esaurimento, in regime di esclusività, è dovuta oltre alla contribuzione IVS anche:
- la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi: 1,31% più l'ulteriore 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionale per la formazione continua. Non è dovuto, invece, il contributo addizionale ed il relativo incremento previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- la contribuzione per il finanziamento della maternità (0,24%);
- la contribuzione per il finanziamento della malattia (2,44%).
Gli adempimenti
Per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi l’Amministrazione dovrà trasmettere i flussi di regolarizzazione (DM/VIG) entro il 16 febbraio 2025 (domenica, quindi slitta a lunedì 17 febbraio), cioè entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare. Resta fermo che l’Amministrazione non in possesso di una matricola DM dovrà chiederne l’apertura per gli adempimenti informativi e contributivi presso l’Inps.
Il versamento delle contribuzioni minori tra la data di conferma nel ruolo ad esaurimento e la pubblicazione della Circolare potrà avvenire sulle denunce di competenza novembre e dicembre 2024. In tal caso, spiega l’Inps, non saranno addebitate sanzioni civili.
Documenti: Circolare Inps 101/2024