Mobilità in Deroga, Le regole nelle Aree di Crisi Complessa
Alla proroga nel 2017 possono accedere esclusivamente i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.
La Questione
Come noto, la manovrina della scorsa primavera ha consentito alle Regioni di indirizzare le risorse residue (sulla base della ripartizione regionale già definita) destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese situate nelle aree industriali di crisi complessa (di cui all’articolo 44, comma 11- bis, del D.Lgs. 148/2015, e pari per il 2017 a 117 milioni di euro) alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali aree e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.
L'Inps rimarca che oggetto della proroga sono esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Sono conseguentemente esclusi i lavoratori che abbiano terminato il precedente trattamento il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1 gennaio 2017, fissata dalla norma.
L'Autorizzazione preventiva del Ministero
Prima di procedere a qualsiasi autorizzazione del trattamento le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Piano Regionale di Politiche Attive del Lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”) ed il costo della stessa.
Solo successivamente alla valutazione positiva circa la sostenibilità finanziaria del trattamento, il Ministero del Lavoro comunicherà all’Inps e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere alla autorizzazione dei trattamenti previsti. Una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero la Regione dovrà quindi emanare un decreto di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal Ministero vigilante.
Il decreto dovrà contenere, per ogni singolo beneficiario, anche la matricola Inps dell’azienda di appartenenza del lavoratore, azienda la cui unità operativa/produttiva era ubicata nell’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 ed indicare il riferimento normativo dell'art. 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, per non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cioè dei provvedimenti di mobilità e cig in deroga autorizzati secondo la normativa previgente che terminano nel 2017).
Il monitoraggio delle risorse
Per permettere all’INPS di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps verificherà che l’importo stimato del singolo decreto di mobilità regionale sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli decreti Regionali. Per l’anno 2017, in particolare, l'Inps utilizzerà per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga un importo medio mensile pari ad € 1.629, comprensivo di copertura figurativa e ANF. Nel caso l’importo cumulato superi l’importo complessivo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento di tale ultimo decreto, nonché di quelli successivi, inviandone notizia alla Regione ed al Ministero.
Il regime fiscale
L'Inps ricorda, infine, che ai percettori dell'intervento in questione spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge nonche le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007. Dal punto di vista fiscale il trattamento è considerato ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetto al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir se richieste.
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro numero 13/2017 ; Circolare inps 159/2017