Naspi, La contrattazione collettiva salva dal contributo addizionale
Sui contratti a tempo determinato stipulati dal 1° gennaio 2020 per le attività definite stagionali ai sensi dei CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Dietrofront dell’Inps sull’esonero dell’addizionale Naspi per le attività stagionali. Oltre alle attività ricomprese nel Dpr n. 1525/1963 il beneficio continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 483/2025 con cui rivede parzialmente le indicazioni fornite con messaggio n. 269/2025 lo scorso 23 gennaio.
Sostanzialmente l’Inps spiega che l’addizionale naspi (1,4%) e la relativa maggiorazione in caso di rinnovo del contratto a termine (0,5%) non va versata:
- Per le attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – ovvero, fino all’eventuale adozione di tale decreto, quelle individuate dal Dpr 1525/1963;
- Dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, purchè definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva stipulata entro il 31 dicembre 2011.
Come, invece, sancito nel messaggio n. 269/2025 l’addizionale e la maggiorazione trovano applicazione in relazione alle attività organizzate per far fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno oppure per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati di destinazione secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Infatti l’articolo 11 della legge n. 203/2024 (cd. «collegato lavoro») ha inteso solo riconoscere a tali attività il beneficio dell’esclusione dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore.
Documenti: Messaggio Inps 483/2025