Naspi, Le regole per il cumulo della disoccupazione con i contratti a chiamata
L'Inps illustra la disciplina applicabile ai lavoratori licenziati che si rioccupino, durante la percezione dell'indennità di disoccupazione, in contratti di lavoro a chiamata con o senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.
I chiarimenti riguardano il caso in cui, contestualmente a un rapporto di lavoro dipendente involontariamente perso, il lavoratore risulti anche titolare di un secondo rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, che rimane in essere. Sulla possibilità, invece, di attivare un contratto di lavoro a chiamata dopo aver iniziato a godere della Naspi l'Istituto si era già espresso in maniera positiva con la Circolare 142/2015. Restava, pertanto, da disciplinare la prima ipotesi. Al riguardo il documento dell'Inps contempla due ipotesi a seconda se il lavoratore goda o meno dell'indennità di disponibilità, cioè sia o meno obbligato a rispondere alla chiamata, per il periodo di vigenza del contratto.
Intermittente con disponibilità
Nell'ipotesi in cui il contratto intermittente preveda l'obbligo di risposta e, quindi, l'indennità di disponibilità, la domanda di Naspi può essere accolta, ricorrendone i requisiti, a condizione che il lavoratore comunichi all'Inps, entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, il reddito annuo che presume ricavare dal lavoro intermittente comprensivo dell'indennità di disponibilità. In questo caso, potrà cumulare la Naspi con il nuovo reddito da lavoro, che comunque non potrà essere superiore a 8 mila euro annui fermo restando che la Naspi sarà ridotta (dell'importo pari all'80% del reddito presunto) in ossequio alle regole di cumulo dell'indennità con rapporti di lavoro. Se il lavoratore non comunica il reddito o questo è superiore a 8 mila euro, il lavoratore decade dalla Naspi.
Intermittente senza disponibilità
La domanda di Naspi può essere accolta anche nell'ipotesi in cui il contratto intermittente non preveda l'obbligo di risposta e, cioè, non preveda la corresponsione dell'indennità di disponibilità. In tal caso, però, se il contratto intermittente è di durata fino a sei mesi scatta la sospensione della Naspi per i giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il lavoratore può cumulare la Naspi con il nuovo reddito qualora quest'ultimo non superi 8 mila euro anni e a patto che il lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, comunichi all'Inps il reddito annuo che prevede ottenere dall'attività. In questo caso la Naspi sarà ridotta (dell'importo pari all'80% del reddito presunto). Nel caso in cui il rapporto intermittente sia di durata superiore a sei mesi, la Naspi si cumula con il nuovo reddito se si rispettano le medesime condizioni (comunicazione all'Inps dei redditi presunti, redditi non superiori ad 8mila euro) fermo restando la riduzione dell'indennità in funzione del reddito presunto.
Stesso datore di lavoro
Altra ipotesi concerne il lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente - con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione - per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera. In questa ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta dall’articolo, 9 comma 2, del D.lgs. n. 22 del 2015 è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI. Qualora, pertanto, il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi sarà sospesa. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Rinnovo del contratto che faccia superare i sei mesi
L'Inps conferma, infine, che l’istituto della sospensione della prestazione NASpI, di cui all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 2015, non può superare il limite di sei mesi. In considerazione di quanto sopra, in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro a tempo determinato, anche di natura intermittente, che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.
Documenti: Messaggio inps 1162/2018