Naspi, Le regole per il cumulo della disoccupazione con i rapporti di lavoro agricolo
L'indennità di disoccupazione viene sospesa d'ufficio se il percettore si rioccupa in contratti di lavoro agricolo a tempo determinato (OTD) di durata non superiore a sei mesi.
Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta (a differenza di quanto avviene nel regime generale delineato dalla disposizione da ultimo richiamata). Ai fini della determinazione del periodo di sospensione vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura. Ne consegue che la data di inizio del periodo di sospensione coinciderà con quella del contratto e la data finale dovrà essere ricavata aggiungendo a detta data iniziale le giornate effettivamente lavorate in agricoltura.
Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8mila euro), il percettore potrà cumulare la prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro a patto che comunichi, entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, comunichi all'Inps il reddito annuo che prevede ottenere dall'attività. Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. L'Inps ricalcolata d'ufficio la riduzione del trattamento naspi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso, infine, in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale il lavoratore decadrà dalla Naspi.