Naspi, Così la liquidazione anticipata per chi avvia un'attività di lavoro autonomo
Il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali ha stabilizzato la possibilità, per i beneficiari della Naspi, di chiedere la liquidazione anticipata della prestazione per incentivare l'autoimpiego.
Dal 1° maggio 2015, l'incentivo all'autoimprenditorialità spetta, invece, a tutti i lavoratori dipendenti che hanno diritto alla Naspi. Costoro possono richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a cui avrebbero avuto diritto e che non gli è ancora stato erogato, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa individuale o al fine di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Per la definizione delle attività autonome agevolabili non può che rinviarsi a quanto già stabilito nel 2013 in occasione della misura sperimentale con la Circolare Inps 145/2013. In tale occasione era stato stabilito che per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Dunque rientrano nel perimetro agevolato i disoccupati che intraprendano attività di lavoro in forma individuale di natura commerciale con obbligo di iscrizione al fondo commercianti o artigiani, gli agenti e rappresentanti di commercio, i mediatori, i lavoratori autonomi che intraprendono attività per le quali sia necessaria l'iscrizione presso la gestione separata o che si avviano a forme di lavoro professionali che prevedono l'iscrizione alle Casse professionali ( es. avvocati, ingegneri eccetera).
Non risulta invece agevolabile l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto dato che la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità, secondo il Ministero del Lavoro, "è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, circostanza da escludere ai rapporti di collaborazione coordinata". Sono incentivabili, seppure con limiti, anche le attività svolte in forma societaria (per i dettagli si veda qui) nonchè la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La domanda
Per ottenere la liquidazione dell'incentivo l'interessato deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione anticipata, in via esclusivamente telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività delle attività autonome agevolabili sopra descritte (circolare Inps 94/2015). Allegata alla domanda l'interessato deve produrre una specifica documentazione comprovante l'avvio dell'attività autonoma che può essere resa anche attraverso un'autocertificazione (cfr punto 2.2 della Circolare Inps 145/2013).
A differenza del passato la novella del 2015 ha reso incentivabile anche il lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI. Come ad esempio lo sfruttamento di un diritto di privativa industriale o un'innovazione realizzata dall'interessato all'interno di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, però, la domanda di liquidazione anticipata deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi.
Attenzione ad eventuali forme di reimpiego. Se il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità instaurasse un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, dovrà restituire l'intero ammontare dell'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Ciò significa che se la Naspi aveva una durata massima (potenziale) di due anni ed il lavoratore chiede la riscossione dell'intero importo spettante questi dovrà prestazione attenzione a non trovare lavori con contratto subordinato per un periodo pari a due anni. Pena la restituzione dell'intero incentivo anticipatamente percepito. Come dire che una volta intrapresa l'attività di lavoro autonomo non si può tornare indietro.
Occhio inoltre agli effetti collaterali che tale decisione assume dal punto di vista pensionistico. Chi sceglie l'erogazione anticipata non potrà ottenere l'accredito della corrispondente contribuzione figurativa (né all'assegno per il nucleo familiare) per i periodi di disoccupazione indennizzata con ovvie ripercussioni sia sul diritto alla pensione che sulla sua misura.
Documenti: DM 73380/2013; Circolare Inps 145/2013 ; Circolare Inps 94/2015; Circolare Inps 62/2015; Circolare Inps 174/2017