Naspi, Nessuna decurtazione sino a dicembre
I chiarimenti in una Circolare dell'INPS che recepisce la novella contenuta nel decreto sostegni bis. Beneficiati anche i lavoratori che chiedono l'erogazione in unica soluzione
Nessuna riduzione della Naspi sino al 31 dicembre 2021. Per tutte le prestazioni in liquidazione al 1° giugno 2021 e per quelle decorrenti tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2021 l'INPS non applicherà la riduzione del tre per cento al mese a decorrere dal 4° mese di fruizione (cioè dal 91° giorno). Lo conferma l'INPS nella Circolare n. 122/2021 ad illustrazione della novella introdotta dall'articolo 38 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. "decreto sostegni bis").
Indennità di disoccupazione
La Naspi è l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio lavoro, anche per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito alla procedura conciliativa dei licenziamenti. L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni (entro fissati limiti minimo e massimo) ed ha una durata massima di 24 mesi; a partire dal quarto mese, l'importo viene ridotto in misura del 3% per ogni mese di percezione (art. 4, comma 3, dlgs n. 22/2015). Questo meccanismo, cd. decalage, ha lo scopo di incentivare il disoccupato a ricercare una nuova occupazione prima della scadenza dell'indennità stessa. Dal massimale di 1.335 euro al mese (al lordo del prelievo fiscale) si arriva fino a un massimo, al 24mo mese, pari a circa 700 euro mensili.
Stop alle riduzioni
Ebbene l'articolo 38 del dl n. 73/2021 ha sospeso dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 le predette decurtazioni mensili. La sospensione, spiega l'INPS, determina la cristallizzazione dell'importo della NASPI in pagamento al 1° giugno 2021, e nella disapplicazione dei decrementi fino a fine anno per tutte le indennità decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre. Pertanto, le indennità decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021 saranno erogate fino al 31 dicembre nella misura base. Le indennità Naspi con decorrenza dal 1° ottobre, invece, subiranno la decurtazione, ogni mese in misura del 3%, a partire dal quarto di fruizione (cioè dal 1° gennaio 2022 in poi).
Bonus d'ufficio
Il beneficio verrà applicato d'ufficio dall'INPS. Il lavoratore, pertanto, non dovrà effettuare alcuna domanda. L'Inps spiega, peraltro, che la sospensione del meccanismo di riduzione si applica anche nelle ipotesi di liquidazione della Naspi in forma anticipata e in un'unica soluzione.
Applicazione delle riduzioni
Dal 1° gennaio 2022 la riduzione in oggetto torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Ad esempio una naspi con decorrenza dal 1° luglio 2021 avrebbe dovuto essere decurtata a partire dal 1° ottobre 2021 (quarto mese di fruizione). La norma in esame sospende le tre riduzioni previste per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 rinviandole al 1° gennaio 2022 a cui si aggiungerà pure la quarta riduzione prevista originariamente per il mese di gennaio. In sostanza dal prossimo anno gli interessati si troveranno un importo più leggero.
Documenti: Circolare Inps 122/2021