Naspi, Ok alla disoccupazione anche in caso di incentivo all'esodo
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il beneficio spetta in presenza di un accordo aziendale stipulato con le rappresentanze sindacali che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ok anche alla proroga della naspi e della dis-coll scadute tra marzo e giugno di altri due mesi.
Proroga della Naspi
In particolare l'Inps spiega che saranno prorogate d'ufficio in misura per ulteriori due mesi: 1) le indennità di NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020; 2) le indennità di NASpI e DIS-COLL terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Tale proroga va ad aggiungersi a quella di pari durata già prevista, per le medesime indennità, dall’art. 92 del D.L. 34/2020, con la conseguenza che per quest'ultime la proroga complessiva sarà pari a quattro mesi. La proroga, al pari di quanto previsto dal richiamato articolo 92, sarà riconosciuta a condizione che il percettore non abbia percepito una delle indennità COVID-19 fissate dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020 in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (si tratta, ad esempio, delle indennità di 600 o 1.000 euro per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori, professionisti con partita iva, lavoratori domestici, lavoratori sportivi). Le predette indennità restano invece cumulabili con i trattamenti ordinari di naspi e dis-coll (cioè per i periodi temporali che non hanno formato oggetto di proroga).
Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza. Come già anticipato nella Circolare Inps n. 67/2020 la proroga non spetta se il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (non la quota 100) durante il periodo di estensione delle predette indennità. In tale ipotesi l'interessato resterà, pertanto, con un vuoto economico tra la scadenza dell'ammortizzatore ordinario e la maturazione del requisito pensionistico.
Se il potenziale beneficiario abbia già presentato al 29 Settembre 2020 la domanda di certificazione per il conseguimento dell'Ape Sociale o della pensione per i lavoratori precoci l'Inps sospenderà il riconoscimento della proroga e chiederà all'interessato di manifestare entro il 31 ottobre 2020 la volontà o meno di avvalersi della proroga delle prestazioni di disoccupazione.
Importo
L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria (non ci sarà, pertanto, la riduzione ulteriore del 3% al mese per i periodi che formano oggetto di proroga). Nel caso della Naspi i due mesi aggiuntivi sono coperti da contribuzione figurativa (nella Dis-Coll, invece, non c'è copertura contributiva ai fini pensionistici) alle stesse regole previste per i periodi "ordinari". Da ultimo l'Inps spiega che la proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata (per l'avvio di un'attività economica) e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Incentivo all'esodo
L'Inps spiega, infine, che l'articolo 14 co. 3 del dl n. 104/2020 ha stabilito una deroga al riconoscimento della naspi in presenza di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare se il datore di lavoro è interessato dalle disposizioni legali che impediscono il licenziamento collettivo o per motivi economici previsti dal medesimo dl n. 104/2020 (cioè della possibilità di fruire della cig covid-19 oppure dell'esonero contributivo sino a fine 2020) può raggiungere un accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A questi soggetti, spiega l'Inps, pur in presenza di una risoluzione consensuale, sarà comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015. In sede di presentazione della domanda di indennità NASpI gli interessati dovranno allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.
Documenti: Circolare Inps 111/2020