Naspi, Per gli stagionali aggiornato il meccanismo di calcolo dell'assegno
Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti circa l'utilizzo della contribuzione per la determinazione della Naspi per i lavoratori stagionali che hanno perso il lavoro nel 2016.
La questione
Come noto a seguito dell'introduzione della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a partire dal 1° maggio 2015, il legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire con una serie di tutele ad hoc per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che più degli altri hanno pagato il passaggio alla nuova disoccupazione. La regola generale, in materia, di naspi vuole infatti che la durata dell'assegno di disoccupazione sia pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento (Disoccupazione con requisiti ordinari o ridotti, Aspi, Mini Aspi 2012, Mini Aspi 2013). Per gli stagionali ciò avrebbe significato che su sei mesi di lavoro l'anno solo tre mesi sarebbero stati coperti dall'assegno di disoccupazione e gli altri tre sarebbero rimasti privi di copertura economica.
Per tutelare almeno parzialmente i lavoratori del settore turistico e termale il legislatore è intervenuto due volte per ampliare la durata della Naspi: la prima con l'articolo 43, co. 4 del Dlgs 148/2015 con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2015 e, successivamente, con il Decreto legislativo 185/2016 (decreto con i correttivi al Jobs Act) che ha aggiunto il comma 4-bis al predetto articolo 43 del Dlgs 148/2015 con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti l'anno successivo, tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.
Nello specifico con riferimento agli eventi di disoccupazione avuti nel 2015 il co. 4 dell'articolo 43 del Dlgs 148/2015 ha stabilito che qualora la naspi risultasse inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione possono essere riutilizzati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione occorsi nel 2016 il comma 4-bis ha disposto che, qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
La precisazione del Ministero
Con riferimento agli eventi di disoccupazione dei lavoratori stagionali occorsi nel 2016 la nota ministeriale citata in premessa stabilisce che la ratio delle richiamate disposizioni operi nel senso di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l’incremento della NASpI 2015 cioè la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti o mini-ASpI 2012 che l'anno precedente era stata riutilizzata per incrementare la Naspi. L'Inps ha, pertanto, dovuto procedere al ricalcolo della durata della NASpI nei confronti di questi lavoratori.
Documenti: Messaggio inps 3172/2017