Naspi, Niente indennità a chi non accetta un'offerta di lavoro congrua
Documento Inps sulle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di condizionalità per l'erogazione dei nuovi sostegni contro la disoccupazione involontaria.
Il beneficiario delle suddette prestazioni, com'è noto, dopo aver presentato la domanda per ottenere la relativa prestazione di disoccupazione deve recarsi, qualora non convocato d'ufficio, presso il competente centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato per confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione.
Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare: a) ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; b) ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonchè; c) all'accettazione di congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.
Le sanzioni
La violazione del patto è fonte di precise conseguenze per il percettore delle indennità contro la disoccupazione. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla lettera a) (cioè alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) il lavoratore andrà incontro in primo luogo alla decurtazione di un quarto di una mensilità, cioè 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione; alla decurtazione di una mensilità, cioè 30 giorni alla seconda mancata presentazione; sino alla la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla lettera b) (partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione tra cui anche la partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza) le sanzioni sono più stringenti: assentarsi volta, sempre senza giustificato motivo, comporta la perdita di una mensilità e, in caso di ulteriore mancata presentazione, si decade dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
L'offerta di lavoro congrua
L'Inps ricorda che anche dopo la Riforma del Jobs Act resta il riferimento all’offerta di lavoro congrua. Se il lavoratore rifiuta tale offerta in assenza di giustificato motivo decade immediatamente dal diritto alla prestazione e dallo stato di disoccupazione. C'è da dire che l'articolo 25 del Decreto Legislativo 150/2015 prevede una ridefinizione della congruità dell'offerta di lavoro sulla base di uno specifico provvedimento da parte del Ministero del Lavoro in accordo con l'Anpal. Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento resta confermata però la definizione offerta dall'articolo 41 della legge 92/2012 (Riforma Fornero del Mercato del Lavoro). Attualmente, pertanto, viene sanzionata con la decadenza dalla Naspi, dall'Asdi e dalla Dis-Coll la mancata accettazione di un'offerta di lavoro inquadrata in un livello retribuzione superiore, almeno, del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui il lavoratore ha diritto sempre che il luogo di lavoro offerto non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o, comunque, sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Mancata stipula del patto di servizio
Anche la mancata presentazione, senza un giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività è sanzionata: il sostegno subisce un taglio di un quarto di una mensilità (8 giorni di prestazione) o di una mensilità (30 giorni) in caso, rispettivamente, di prima mancata presentazione o di seconda mancata presentazione; e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
La tavola sottostante riepiloga gli effetti sulle prestazioni contro la disoccupazione involontaria del mancato rispetto degli obblighi introdotti dal Jobs Act.
L'applicazione delle sanzioni
L'Inps ricorda che le sanzioni hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego; inoltre la decurtazione comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione. Da segnalare che qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà comunicherà all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto. Regole simili valgono per l'ASDi, il sostegno residuale contro la disoccupazione con la differenza che la decurtazione della prestazione non fa venir meno il diritto la concessione delle quote di incremento per i carichi familiari.
Documenti: Circolare Inps 224/2016