Naspi, Stop dal 2022 alla disoccupazione con l'incentivo all'esodo
I chiarimenti in un documento dell'INPS a seguito del graduale superamento della Cassa COVID e del divieto di licenziamento per motivi economici. Termina il 31 dicembre 2021 la deroga al regime ordinario prevista dalla normativa anticovid.
Scadrà entro la fine dell'anno la possibilità, prevista dalla normativa anticovid, di riconoscere la Naspi al lavoratore anche in presenza di un accordo di incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 180/2021 in cui riepiloga la disciplina applicabile dopo l'entrata in vigore del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni), del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) e del dl n. 146/2021 (cd. decreto fisco lavoro).
Divieto di licenziamento
I chiarimenti riguardano l'articolo 14, co. 3 del Dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. Decreto Agosto) con il quale il legislatore ha riconosciuto, in deroga alle norme comuni, la naspi ai lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale (sono esclusi gli accordi individuali) stipulato dalle organizzazioni sindacali avente ad oggetto un incentivo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente. L'Inps aveva già fornito le prime indicazioni con la Circ. n. 111/2020.
La novella è stata introdotta con l'obiettivo di bilanciare il divieto di licenziamento per motivi economici previsto dalla normativa anticovid per tutti i datori di lavoro del settore privato (a prescindere o meno dalla fruizione della CIG COVID-19). La durata del beneficio, come già anticipato nel messaggio Inps n. 4464/2020, è limitata alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Durata
Tale divieto è rimasto in vigore sino al 30 giugno 2021 per tutte le aziende ed è stato prorogato oltre solo per alcuni settori.
In particolare è durato sino al 31 ottobre 2021 per le aziende non rientranti nella CIG ordinaria che hanno presentato domanda per CIGD, ASO o CISOA con causale Covid-19 per periodi temporali successivi al 1° aprile 2021 (art. 8, co. 2 e 8 del dl n. 41/2021). E' stato prorogato ulteriormente sino al massimo al 31 dicembre 2021 esclusivamente per i datori di lavoro esposti in tabella.