Solidarietà, Ok alle domande di Cassa integrazione per il personale dei servizi ambientali
I chiarimenti in una nota dell'INPS. Al via la presentazione delle istanze per la cassa integrazione a partire dalle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa a partire dal 23 luglio 2020.
Via libera alla presentazione delle istanze di Assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti di aziende dei servizi ambientali che rientrano nel nuovo perimetro di applicazione del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale settoriale. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3390/2021 ad integrazione delle indicazioni già fornite con la Circolare n. 86/2021 lo scorso 17 giugno.
Il fondo
Il nuovo Fondo sostituisce dal 12 ottobre 2019, data di pubblicazione in GU del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, le tutele erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e garantisce al personale dipendente di datori di lavoro del settore dei servizi ambientali – che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e che occupano mediamente più di cinque dipendenti – interventi a tutela del reddito (cd. assegno ordinario) nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie e l'assegno straordinario in presenza di processi di agevolazione all’esodo. Il Fondo eroga anche una prestazione integrativa della Naspi in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I chiarimenti dell'INPS riguardano, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario.
Domande al Via
Per legge la presentazione delle domande di ASO (da parte dei datori di lavoro) va effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla data di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Questo termine è da intendersi ordinatorio e, pertanto, se spira non si verifica una decadenza ma l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Dato che la nomina del Comitato amministratore del Fondo è avvenuta il 7 Agosto 2020 le prestazioni di assegno ordinario erogate dal nuovo Fondo di Solidarietà possono essere riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 luglio 2020 (cioè 15 giorni prima dell'entrata in vigore del Fondo). Per gli eventi precedenti la domanda andava presentata al FIS.
Ebbene al fine di neutralizzare il ritardo nella diffusione delle istruzioni attuative l'INPS spiega che per le domande riferite ai periodi di sospensione/riduzione intervenuti tra il 23 luglio 2020 ed il 7 Ottobre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) il termine di 15 giorni decorre da quest'ultima data (c'è tempo, quindi, sino al 22 ottobre 2021). Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dall'8 ottobre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Anche per la causale COVID
Dal 7 ottobre 2021 anche la domanda per l'assegno ordinario con causale COVID-19 dovrà essere presentata al nuovo fondo di solidarietà (e non più al FIS) dai datori di lavoro in questione.
Modalità
La domanda può essere inoltrata online, sul sito istituzionale dell'INPS, dai datori di lavoro o dai loro consulenti accedendo al servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
Documenti: Messaggio Inps 3390/2021