Parità di Genere, Più tempo per lo sgravio contributivo
La nuova scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro, originariamente prevista al 15 febbraio, è stata spostata al 30 aprile per venire incontro alle richieste dei potenziali destinatari della misura. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
Si riaprono i termini per la presentazione delle domande di sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro con certificazione di parità di genere. Lo spiega l’Inps nel messaggio 1269/2023 in cui informa che in considerazione delle difficoltà tecniche rappresentate dai potenziali destinatari dell’incentivo la scadenza, originariamente fissata dal 15 febbraio, è stata spostata al 30 aprile 2023.
L'incentivo contributivo
L'incentivo è stato previsto dalla legge 162/2021 per sostenere la procedura di certificazione; la legge 234/2021 l'ha reso strutturale stanziando le necessarie risorse. L'Inps ha fornito nella circolare 137/2022 le istruzioni per consentire ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022 di accedere al nuovo esonero. Si ricorda che sono interessati all'incentivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (ad esempio i professionisti).
La domanda
Per essere ammessi allo sgravio il datore di lavoro deve fare domanda all'Inps, online, tramite il modulo «PAR_GEN» nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai destinatari del beneficio e loro intermediari, su conforme parere del ministero del lavoro l'Inps proroga il termine (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) al prossimo 30 aprile.
Inoltre, in relazione alle modalità di compilazione delle istanze, il documento spiega che è possibile indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell'esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il nuovo termine (30 aprile), possono correggere le istanze: rinunciando prima a quelle erronee e provvedendo poi all'invio di una nuova richiesta, con l'esatta stima della retribuzione mensile.
Infine, con riferimento alla misura di esonero spettante, l'Inps precisa che per periodi inferiori al mese, l'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni (di mese) pari o superiori a 15 giorni.
Documenti: Messaggio Inps 1269/2023