Part-Time, La Naspi ferma l’una tantum da 550€
I chiarimenti in un documento Inps dopo il dl n. 145/2023 in merito alle condizioni per fruire dell’una tantum a favore dei lavoratori, dipendenti di aziende private, a tempo parziale ciclico nel 2021 e/o nel 2022.
Niente bonus da 550€ ai titolari di Naspi ancorché sia sospesa per maternità, malattia o rioccupazione a tempo determinato. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 109/2023 in cui spiega che, a seguito dell’interpretazione autentica offerta dall’articolo 18 del dl n. 145/2023, il bonus spetta a prescindere dalla qualificazione formale del contratto, verticale, misto od orizzontale e può essere rinnovato se le predette condizioni sussistono anche con riferimento all’annualità 2022.
Indennità Una tantum
I chiarimenti riguardano l'indennità «una tantum» (istituita dall’articolo 2-bis del dl n. 50/2022, cd. «decreto Aiuti») per il 2022 nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021 caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. La misura dell’indennità è pari a 550€ e per la presentazione delle domande c’era tempo sino al 30 novembre 2022. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 115/2022.
Termini Riaperti
Con l’articolo 18 del dl n. 145/2023 il legislatore ha precisato, con norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva), che il beneficio spetta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali. Ed ha rinnovato il bonus anche a favore dei lavoratori che si trovano nelle predette condizioni nell’anno 2022.
In considerazione delle novità l’Inps con messaggio n. 3977/2023 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
L’Istituto ribadisce che per aver diritto al bonus occorre poter far valere un periodo di non lavoro continuativo di almeno un mese, cioè quattro settimane (26 giornate per gli assicurati presso il fondo di previdenza dello spettacolo), e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane rispettivamente nel 2021 e/o nel 2022.
Condizioni
In merito alle altre condizioni l’Istituto spiega che il beneficio, completamente esentasse e privo di copertura figurativa, non spetta se l’interessato, al momento della domanda, è titolare di Naspi ancorché sia stata sospesa per rioccupazione a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi oppure per via dell’erogazione dell’indennità di maternità o malattia. L’interessato, inoltre, non deve essere titolare (sempre al momento della domanda) di un trattamento pensionistico «diretto» (compreso l’ape sociale) ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità o di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello part-time ciclico.
La verifica dei predetti requisiti, peraltro, con riferimento ai lavoratori che presentano per la prima volta la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023 verrà effettuato alla data del 30 novembre 2022 e non alla data di presentazione della domanda.
Documenti: Circolare Inps 109/2023