Pensioni, Entro il 16 marzo si versano i contributi sospesi
La scadenza riguarda le imprese che hanno beneficiato della sospensione contributiva di cui al dl ristori per i mesi di novembre e/o dicembre 2020. I chiarimenti un documento dell'Inps.
Contributi sospesi
I chiarimenti riguardano aziende e lavoratori autonomi che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti contributivi all'INPS in scadenza nei mesi di novembre e/o dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 13-bis e 13-quater della legge n. 176/2020 di conversione del dl ristori (dl n. 137/2020). In particolare la sospensione ha interessato i contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 per le aziende con lavoratori dipendenti nelle cd. zone rosse o che fanno parte dei settori chiusi dalla normativa anticovid (Circ. Inps 129/2020) e in scadenza nel mese di dicembre 2020 per aziende, committenti e lavoratori autonomi: a) su tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro in presenza di una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sul mese di novembre 2020 rispetto al novembre 2019 (requisito non richiesto se l'attività di impresa, arte o professione sia stata avviata dopo il 30 novembre 2019); b) a prescindere dai ricavi o dei compensi e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi per le attività chiuse ai sensi della normativa anticovid (cfr: Circolare Inps 145/2020).
Gestioni interessate
Con riferimento alle gestioni l'Inps spiega che all'adempimento sono tenute le aziende del settore privato con dipendenti che hanno utilizzato nei flussi Uniemens i codici di sospensione N974, N975, N976 (per la contribuzione in scadenza nel mese di novembre e/o dicembre 2020 riferita ai compensi erogati il mese precedente); i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS (per la contribuzione in scadenza nel mese di dicembre 2020 riferita ai compensi erogati il mese precedente); le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola (la sospensione riguarda i versamenti relativi alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il cui termine ordinario di scadenza è il 16 dicembre 2020). Le sospensioni non interessano altre gestioni previdenziali dell'Inps.
Rateazione
L'importo, come anticipato, può essere versato in unica soluzione, senza interessi o sanzioni, entro il 16 marzo 2021 (va pagata anche la quota a carico del lavoratore) senza interessi o sanzioni oppure mediante 4 rate mensili in scadenza il 16 marzo, 16 aprile, 17 maggio e il 16 giugno 2021) di pari importo (l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00). Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Documenti: Messaggio Inps 896/2021