Pensioni, Giudici di Pace iscritti all’Inps
I chiarimenti in un documento dell’Ente circa il regime previdenziale applicabile al cd. contingente ad esaurimento dei magistrati onorari confermati in servizio all’esito della procedura valutativa prevista dal decreto legislativo n. 116/2017.
I giudici di pace confermati all’esito del concorso straordinario che abbiano optato per l’esclusività della funzione sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini pensionistici. Gli altri, invece, confluiscono nella gestione separata dell’Inps con le aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 100/2023.
I chiarimenti riguardano il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017 con il quale il legislatore, come noto, ha riformato in modo organico la funzione. L’articolo 29 del predetto decreto ha imposto un concorso straordinario, da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, per confermare sino all’età del 70° anno i magistrati onorari in servizio (cd. «contingente ad esaurimento»). Chi non presenta la domanda cessa dal servizio.
Funzioni Esclusive
Ai magistrati onorari che abbiano superato la prova è data facoltà di optare l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie. L’opzione, in tal caso, va esercitata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della prova e al personale è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1 a seconda del numero di anni di servizio maturati, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021.
É, inoltre, corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al citato personale amministrativo giudiziario, mentre non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.
Il trattamento economico non è cumulabile con eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.
Il personale in parola, spiega l’Inps, è assicurato presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Pertanto il Ministero della Giustizia dovrà assoggettare i predetti emolumenti ad un prelievo IVS pari al 33% (23,81% a carico del datore e 9,19% a carico del lavoratore) oltre al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% ove dovuta. Non sono, invece, dovuti contributi per le cd. assicurazioni minori (es. Naspi, maternità eccetera).
L’Amministrazione, ricorda l'Inps, è tenuta a rispettare i comuni termini per gli adempimenti contributivi e informativi e qualora non fosse già titolare di una matricola DM deve richiedere l’apertura di una posizione contributiva al fine di ottemperare agli adempimenti informativi e contributivi. Per regolarizzare il pregresso l’Inps concede tempo sino al 16 marzo 2024 (terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare).
Funzioni non esclusive
I magistrati onorari confermati all’esito del concorso che non abbiano optato per il regime di esclusività sono, invece, iscritti alla gestione separata dell’Inps e sono assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi. L’onere contributivo, in tal caso, è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della Giustizia. Le aliquote sono pari al 34,23% (33% IVS + 2,03% per il finanziamento di malattia, maternità, dis-coll) o al 24% in caso di soggetti titolari di altra forma di previdenza obbligatoria. Per l’iscrizione alla gestione separata, ricorda l’Inps, gli interessati devono però produrre apposita domanda telematica all’Ente.
Documenti: Circolare Inps 100/2023