Pensioni, Il calo del fatturato sospende i contributi in scadenza ad aprile e maggio
I chiarimenti in un documento dell'Inps a seguito dell'entrata in vigore del DL 23/2020. Per beneficiare della sospensione dei contributi occorre aver registrato una riduzione del 33 o del 50% del fatturato.
La questione
L'articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020 (DL "imprese") ha rinnovato la sospensione del versamento dei contributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La sospensione opera nei confronti:
1) dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mede del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
2) dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mede del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
La sospensione interessa anche i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 nonché (a differenza delle sospensioni DL "Cura Italia") gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzione di interesse generale non in regime d'impresa. La sospensione non interessa, invece, gli adempimenti informativi dei contributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio.
Verifica disgiunta
In relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, l'Inps spiega che opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese (quindi dei contributi in scadenza rispettivamente ad aprile o a maggio 2020). Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 la sospensione dei versamenti opera automaticamente in quanto non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Versamento dei contributi sospesi
I contributi sospesi sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensile di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (in realtà il versamento dei contributi sospesi slitterà al 16 settembre 2020 a seguito di una ulteriore modifica normativa contenuta nel DL "Rilancio" in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Restano ferme le disposizioni più favorevoli adottate con il DL 9/2020 e con il DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia") con il quale il legislatore aveva sospeso i versamenti contributivi nei confronti delle aziende più colpite dalla crisi a prescindere dalla riduzione del volume d'affari.
Nel documento vengono quindi illustrati i codici che il datore di lavoro deve utilizzare per attivare la sospensione dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020 in favore dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata nonché per gli artigiani e commercianti. Con riferimento a questi ultimi la sospensione interessa la prima rata della contribuzione da versare sul minimale di reddito (in scadenza il 18 maggio 2020) e può essere invocata, a seguito di un chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche dai soci lavoratori di società riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione. Per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, invece, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione.
Documenti: Circolare Inps 59/2020