Pensioni, Ok alla sospensione dei contributi previdenziali in scadenza a dicembre
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Diffusi i codici di sospensione da utilizzare nei flussi uniemens per aziende private con dipendenti e committenti con collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps.
I chiarimenti riguardano la sospensione dai versamenti contributivi per imprese e lavoratori autonomi prevista dall'articolo 2, co. 1, 2 e 3 del dl n. 157/2020 (c.d. decreto ristori quater) ora trasposto nell'articolo 13-quater della legge n. 176/2020 di conversione del dl n. 137/2020. La disposizione da ultimo richiamata ha sospeso il versamento dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professionale su tutto il territorio nazionale in presenza di una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sul mese di novembre 2020 rispetto al novembre 2019 (requisito non richiesto se l'attività di impresa, arte o professione sia stata avviata dopo il 30 novembre 2019). Sospensione estesa anche a tutti i settori economici colpiti dalle chiusure degli ultimi DPCM a prescindere, in tal caso, dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi. Le indicazioni sulle categorie beneficiarie sono state già illustrate nella Circolare Inps n. 145/2020.
Aziende destinatarie
Ebbene l'Inps spiega che per le imprese con dipendenti iscritti alla gestione privata la sospensione opera con riferimento alla contribuzione dovuta per la competenza del mese di novembre 2020 (in scadenza nel mese di dicembre 2020). A tal fine le aziende dovranno utilizzare i codici di sospensione N974, N975, N976 nel flusso Uniemens. Idem per i committenti: i contributi che formano oggetto di sospensione sono quelli relativi ai compensi erogati nel mese di novembre 2020 a favore dei collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps. In tal caso i codici da utilizzare sono i numeri 32, 33 e 34 a seconda dei casi. Si rammenta che la sospensione dei contributi riguarda non solo la quota a carico del datore di lavoro o del committente ma anche quella a carico del lavoratore.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola la sospensione riguarda, invece, i versamenti relativi alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il cui termine ordinario di scadenza è il 16 dicembre 2020. Le sospensioni non interessano altre gestioni previdenziali dell'Inps, come commercianti ed artigiani (non ci sono versamenti in scadenza nel mese di dicembre), ad eccezione di eventuali versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti in fase amministrativa concessi dall’Inps in scadenza a dicembre.
Versamento della contribuzione sospesa
La contribuzione sospesa dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi (al pari di quanto previsto per coloro che hanno beneficiato della sospensione nel mese di novembre 2020). La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Documenti: Messaggio Inps 4840/2020