Pensioni, Più controlli per politici e sindacalisti su aspettative e distacchi
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Dal prossimo anno l'esistenza e il protrarsi dell'aspettativa o del distacco nonchè le retribuzioni da assumere a base per l'accredito figurativo saranno provate esclusivamente tramite il canale telematico Uniemens.
A decorrere da mese di competenza di gennaio 2020, l'Inps non accetterà più le attestazioni cartacee per l'accredito dei periodi di aspettativa o di distacco sindacale o per cariche pubbliche elettive: la compilazione del flusso UniEmens diventerà il canale esclusivo per comprovare l'esistenza e il protrarsi dell'aspettativa o del distacco, nonché per provare le retribuzioni da assumere a base per l'accredito figurativo in caso di aspettativa. La denuncia sarà dovuta anche in assenza di contribuzione: l'assenza di un imponibile contributivo e della copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile. In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso, ma l'obbligo di denuncia contributiva permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l'esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa). La sospensione, peraltro, va registrata obbligatoriamente anche sul Libro unico del lavoro (Lul).
Importo della contribuzione figurativa
La misura della contribuzione figurativa da riconoscere è pari - ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 155/1981 - alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica (retribuzione teorica). Tale retribuzione è comprensiva delle voci ultramensili dello stipendio. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
L'Inps spiega che, in entrambi i casi, il dovuto ha natura dinamica e deve tener conto non solo dell’assetto retributivo esistente all’atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo dell’aspettativa a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili. Si fa riferimento non solo agli aumenti fisiologici dei valori retributivi per la categoria e/o la qualifica, ma anche ad eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute.
La novità in vigore dal 2020
Il nuovo adempimento scatta a partire dalla competenza di gennaio 2020. Pertanto la prima scadenza sarà il 2 marzo 2020, data entro cui (il 29 febbraio è sabato e l'1 marzo è domenica) va trasmessa in via telematica la denuncia UniEmens relativa al mese di gennaio 2020. L'attestazione in UniEmens della condizione di aspettativa o di distacco e il suo permanere, la valorizzazione della relativa retribuzione c.d. «persa», utile all'accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell'azienda desumibile dallo stesso UniEmens, faciliteranno le operazioni di accredito figurativo e di verifica di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti. Il documento ribadisce che l'assenza dei flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o di distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà illegittima l'eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
Documenti: Messaggio inps 3971/2019