Pensioni, Quando spetta la rivalutazione del 50% per l'esposizione ultradecennale all'amianto
L'applicazione del coefficiente di rivalutazione più favorevole, vigente al 2 Ottobre 2003, è consentito solo agli assicurati che hanno maturato il diritto a pensione entro il 2 Ottobre 2003 o che hanno prodotto domanda amministrativa o giudiziaria entro tale data.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza 28090 dello scorso 24 Novembre 2017 a statuizione di una controversia prodotta da un lavoratore impiegato presso l'aeroporto di Fiumicino che aveva chiesto l'applicazione della normativa pensionistica più favorevole prevista dall'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992.
La questione
La vicenda ha tratto origine dalla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto di un tecnico aeronautico addetto alla manutenzione degli aeromobili dal 16 febbraio 1980 che lamentava il mancato riconoscimento da parte dell'Inps del regime più favorevole di cui all'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992 in materia di esposizione ultradecennale all'amianto (cioè una rivalutazione del 50% dei periodi in questione utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione). Le Corti di Merito avevano bocciato l'istanza rilevando che il lavoratore alla data del 2 ottobre 2003 non aveva maturato il requisito per la pensione né provveduto ad avviare un procedimento amministrativo o giudiziario per il suo accertamento in forza della predetta maggiorazione contributiva (la domanda è stata prodotta solo nel 2004). Il lavoratore ha proposto quindi ricorso per cassazione risultando però soccombente anche in tale ultimo grado di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione nel respingere le richieste del lavoratore ricorda prima di tutto che l'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 aveva stabilito una misura particolarmente favorevole per i lavoratori che fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. La disposizione da ultimo richiamata riconosceva, infatti, che l'intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, venisse moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
L'ampia platea dei lavoratori aventi diritto alla maggiorazione ha comportato, dopo un decennio, nel 2003, per l'immanente necessità di contenimento dei conti pubblici, un intervento normativo, con decretazione d'urgenza, sfociato nell'art. 47 del dl 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale ha ridotto dal 2 ottobre 2003, il predetto coefficiente di rivalutazione a 1,25 stabilendo che con la stessa decorrenza, esso si applicasse ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
In sede di conversione, ad opera della citata legge n. 326 del 2003, all'articolo 47 è stato aggiunto il comma 6-bis, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro e garantire l'applicazione della più favorevole disciplina previgente, fra l'altro, in capo ai lavoratori che avessero maturato, prima del 2 ottobre 2003, il diritto alla pensione, nonché coloro che alla predetta data, fruivano di mobilità, ovvero che avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. L'art. 3, comma 132, legge 350/2003 ha, infine, aggiunto alla salvaguardia del previgente regime coloro che, alla predetta data, avevano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che avevano ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
In definitiva - ricorda la Corte di Cassazione - la salvaguardia della vecchia normativa in materia di rivalutazione del periodo di esposizione ultradecennale all'amianto spetta a tre categorie di assicurati: 1) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47 co. 6-bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92); 2) coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto all'Inail; 3) coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore. Con tali categorie di assicurati è risultata, così, ampliata la platea degli esclusi dall'art. 47 (vale a dire coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e coloro che, a tale data, avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).
A ribadire tale orientamento la Corte ha ricordato che già in diverse sentenze (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21862/2004; 15008/2005; 15679/2006 e, più di recente, n. 8649/2012) è stato enunciato il seguente principio: "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva".
La conclusione
In tale complessa cornice normativa - proseguono i giudici - si inscrive la vicenda in esame per la quale non sussistono le condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua del più favorevole regime, giacché il ricorrente: 1) non aveva maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257/1992, nel senso sopra precisato (diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, legge 257 cit.); 2) non aveva già avviato, alla predetta data del 2 ottobre 2003, un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto. L'azione, infatti, rilevano i giudici è stata proposta con ricorso depositato il 9 aprile 2004. E pertanto la domanda del lavoratore è stata respinta.