Pensioni, Sale il limite del contributo aggiuntivo per i giornalisti
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Dal 1° luglio 2022 aliquota IVS aggiuntiva dell’1% se la retribuzione mensile supera i 4.023€.
Dal 1° luglio 2022 sale la retribuzione oltre la quale i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato devono pagare il contributo IVS aggiuntivo dell’1%. Con l’iscrizione al Fpld il contributo scatta in presenza di uno stipendio mensile lordo di 4.023€ anziché di 3.849€. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3418/2022 pubblicato ieri a seguito dell’assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi nel Fpld.
Aliquota aggiuntiva
I chiarimenti riguardano il versamento del contributo aggiuntivo previsto dall’articolo 3-ter del dl n. 384/1992 convertito con legge n. 438/1992. La disposizione da ultimo richiamata prevede dal 1° gennaio 1993 che tutti i lavoratori dipendenti con una retribuzione lorda superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile versino un contributo aggiuntivo dell’1% trattenuto direttamente sulla busta paga dal datore di lavoro, sulla quota di retribuzione eccedente tale fascia. Siccome nel 2022 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 48.279€ (cioè oltre i 4.023€ al mese) il contributo scatta se la retribuzione lorda annua o mensile sia superiore a tale cifra.
In virtu’ della propria autonomia regolamentare l’Inpgi ha declinato in modo diverso la misura per i giornalisti. L’aliquota aggiuntiva scatta, infatti, se lo stipendio supera il «minimo retributivo contrattuale» del redattore ordinario cioè i 46.184€ annui (3.849€ al mese), ai valori 2022.
Nuove regole
Ebbene l’Inps spiega che dal 1° luglio 2022, con l’assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi nell’Ago, sui rapporti di lavoro giornalistico di natura subordinata il contributivo dovrà essere versato sulla retribuzione eccedente i 4.023€ lordi al mese e non più sul previgente limite di 3.849€ lordi mensili.
Ai fini delle operazioni di conguaglio l’Inps distingue a seconda se il rapporto di lavoro giornalistico subordinato sia cessato o meno entro il 30 giugno 2022. Nella prima ipotesi gli eventuali redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato (anche giornalistico) successivi alla cessazione non si cumulano con le retribuzioni da lavoro giornalistico percepite nei primi sei mesi dell’anno. Nella seconda ipotesi, invece, concorreranno ai fini del tetto tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, comprese quelle giornalistiche erogate nel primo semestre del 2022.
Documenti: Messaggio Inps 3418/2022