Pensioni, Sospesi sino al 30 novembre i contributi per le federazioni sportive
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la novella apportata dal cd. «decreto aiuti». I contributi che hanno formato oggetto di sospensione andranno versati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Sospeso sino a novembre il versamento dei contributi previdenziali per il settore sportivo. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 105/2022 pubblicata ieri a seguito della novella apportata dall’articolo 39, co. 1-bis del dl n. 50/2022 convertito con legge n. 91/2022 (cd. «decreto aiuti»). La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, prorogato per altri quattro mesi - dal 31 luglio al 30 novembre - un’analoga sospensione già introdotta per il settore ad inizio anno.
Ne potranno beneficiare le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020. A tal fine l’Inps effettuerà una verifica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertare l’effettiva sussistenza del requisito.
Sospensione contributiva
Il dl n. 50/2022 ha disposto la sospensione sia degli adempimenti informativi che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota di competenza del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 nonché le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Originariamente, invece, la sospensione aveva interessato solo il periodo tra il 1° gennaio ed il 31 luglio 2022. L’Inps aveva fornito istruzioni in merito con la Circolare n. 64/2022.
Si tratta, in sostanza, delle contribuzioni di competenza da dicembre 2021 ad ottobre 2022 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti. Al tal fine l’Inps spiega che i datori di lavoro dovranno utilizzare il nuovo codice «N979» (oppure il codice calamità «38» per i committenti) all’interno dei flussi UniEmens per segnalare la volontà di sospendere il pagamento dei contributi riferiti alle predette mensilità.
Come al solito vige il principio secondo cui non è ammesso il rimborso dei contributi già versati. Se, invece, il datore ha effettuato gli adempimenti informativi di competenza da luglio ed agosto 2022 ma non ha provveduto al versamento dei contributi occorre inoltrare, entro e non oltre il 26 ottobre 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Versamento della contribuzione sospesa
I datori e i committenti che si avvalgono della sospensione dovranno versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 tramite F24. Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Con la novella, si badi, viene meno la possibilità di rateizzare il 50% dell’importo dovuto in quattro rate mensili, ipotesi prevista nella versione originaria della sospensione.
Attenzione al fatto che la sospensione non coinvolge l’eventuale piano di rateazione previsto per l’analoga sospensione occorsa a dicembre 2021 (i cui versamenti vanno effettuati in nove rate mensili decorrenti dal 31 marzo 2022). Quindi queste rate vanno comunque pagate ancorché ricadano nel periodo temporale oggetto di sospensione.
Documenti: Circolare Inps 105/2022