Permessi retribuiti, il ministero apre ai parenti di terzo grado
I tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi handicap possono essere chiesti anche per accudire parenti o affini entro il terzo grado purchè questi non hanno coniuge o genitori che possono assisterli. Kamsin E' quanto ha precisato il ministero del lavoro con l'interpello 19 del 26 giugno con cui ha dato una risposta alle perplessità in materia poste da alcune associazioni che tutelano le persone disabili.
Il ministero chiarisce la portata dell'articolo 24 della legge 183/2010 - la norma concede al lavoratore che assiste il disabile, ove questi non sia ricoverato a tempo pieno, la fruizione di tre giorni al mese di permesso retribuito e coperto da assicurazione - indicando che il lavoratore può chiedere i tre giorni di permesso anche per assistere un parente o un affine di terzo grado quando i genitori o il coniuge della persona che necessita dell'assistenza si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano anche essi affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti. Per mancanti si intende non solo l'assenza naturale o giuridica, ma ogni altra condizione certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono. Si ricorda, peraltro, che sono parenti di terzo grado i bisnonni, i pronipoti, gli zii, i nipoti (figli di sorelle e fratelli), e sono affini di terzo grado i parenti (dello stesso grado) del coniuge.
In altri termini la fruizione dei permessi può essere concessa indipendentemente dall'impossibilità da parte di parenti più prossimi a prestare assistenza purchè i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure sia affetto da patologie invalidanti o deceduto.
Zedde