Politiche Attive, Ammessi anche i lavoratori Comunitari
Una nota dell'Anpal chiarisce la possibilità per i cittadini Ue di rilasciare la DID e di stipulare il patto di servizio personalizzato presso il CPI e di accedere alle misure di politica attiva.
La libera circolazione
L'Anpal richiama le norme comunitarie per far presente che l'art. 45 del trattato sul funzionamento dell'Ue disciplina e assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Ue, con abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e altre condizioni di lavoro. Tale principio della libera circolazione dei lavoratori, aggiunge l'Anpal, è uno dei principi base dell'Ue, in virtù del quale i cittadini di ogni stato membro hanno il diritto di cercare lavoro in un altro stato conformemente alla regolamentazione applicabile ai cittadini di quest'ultimo. In particolare, va riconosciuta la stessa assistenza che gli uffici di collocamento offre ai cittadini dello stato membro, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L'Anpal precisa, inoltre, che sulla base delle previsioni della direttiva 2004/38/Ce (nello specifico dell'art. 7), quando la persona abbia cessato un lavoro in uno stato membro mantiene il diritto a rimanervi per periodi superiori a tre mesi.
Conclude quindi l'Anpal, una piena e concreta tutela dei cittadini che si muovono all'interno dell'Ue per trovare lavoro non può che tradursi nella messa a disposizione di strutture e mezzi che uno stato assicura ai propri cittadini, quale supporto per l'attivazione e la ricollocazione nel mercato del lavoro.
Politiche Attive anche senza residenza
Alla luce di questo principio l'Anpal, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro, tempera per i cittadini Ue il requisito della residenza come presupposto per il rilascio della DID (la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), la stipula del patto di servizio personalizzato e, quindi, l'erogazione delle misure di politica attiva previste dagli articoli 19 e ss. del Dlgs 150/2015. In particolare, a livello di legislazione nazionale, il decreto legislativo n. 150/2015, all’articolo 1, comma 3, stabilisce il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro. Alla luce di tale quadro regolatorio, europeo e nazionale, potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del TFUE e della direttiva 2004/38/CE.
Per tale ragione il documento specifica che il riferimento al requisito della "residenza", di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 150/2015, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’ Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.