Politici e Sindacalisti, Modello Cartaceo anche nel 2021
Il chiarimento in un documento dell'Inps. Anche nel 2021 resta possibile comunicare la contribuzione figurativa per politici e sindacalisti tramite il modello AP123.
Anche nel 2021 i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il modello AP123 in alternativa alla comunicazione telematica (modello Uniemens) per assolvere l'obbligo di denuncia di aspettative e distacchi, sindacali e politiche. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2733/2021.
La precisazione fa seguito all'entrata in vigore della modalità mensile di comunicazione telematica delle aspettative e i distacchi sindacali o per cariche pubbliche elettive dei datori di lavoro, in sostituzione delle denunce cartacee (modello AP123) in uso. Come già indicato dall'INPS nel messaggio n. 3791/2019 a partire dal mese di gennaio 2020 la comunicazione del flusso UniEmens è divenuta il canale esclusivo per provare l'esistenza e il protrarsi di aspettative o distacchi, nonché per provare le retribuzioni da assumere a base per l'accredito figurativo. Ciò al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo per politici e sindacalisti in aspettativa e, conseguentemente, di autorizzazione al versamento/accredito della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti.
Nel messaggio n. 4835/2019 l'INPS aveva spiegato, tuttavia, che per i dati riferiti all’anno 2020 sarebbe stato comunque possibile acquisire, in alternativa o ad integrazione del flusso in parola, il modello AP 123 debitamente compilato dal datore di lavoro e allegato alla domanda di accredito della contribuzione figurativa (la domanda va presentata annualmente) e che, come di consueto, viene sottoposto alla prescritta validazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Ebbene l'INPS spiega che tale modalità resta valida anche per i dati riferiti all'anno 2021.
Analogamente, ove il mancato invio dei flussi derivi da eventi contingenti indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (per es. sospensione per calamità naturali, procedure concorsuali in atto, ecc.) i datori di lavoro medesimi dovranno necessariamente continuare ad attestare, con i consueti canali, i dati relativi all'accredito contributivo.
Documenti: Messaggio Inps 2733/2021