Polizza Casalinghe, Al via le nuove modalità di iscrizione all'Inail
L'Inail ha adottato la circolare attuativa con le novità in vigore dallo scorso anno. Il premio va pagato tramite entro 10 giorni dall'iscrizione e successivamente, entro il 31 gennaio.
Nuove tutele
La polizza tutela gli infortuni in ambito domestico a causa dello svolgimento di attività, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico dove dimora il nucleo familiare dell'assicurato/a. Destinatari sono le persone d'età tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva la predetta attività (tra 18 e 65 anni fino al 31 dicembre 2018). Per le persone che compiono 67 anni nel corso dell'assicurazione, questa conserva efficacia fino alla scadenza annuale successiva annuale (31 gennaio).
A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati. La percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dal precedente 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
Nuovi servizi
Come accennato la riforma ha elevato il premio a 24 euro annui per il quale, si ricorda, l'Inail ha fissato un primo versamento in misura invariata, cioè 12,91 euro, entro il 31 gennaio 2019, e successivamente il saldo entro il 15 ottobre 2019 inviando agli interessati il bollettino p.a. precompilato di 11,09 euro. Da quest'anno le novità entrano a regime e, pertanto, l'Inail comunica l'avvio di una serie di servizi online obbligatori per l'iscrizione, la richiesta di pagamento, la cancellazione e le dichiarazione reddituale per il pagamento del nuovo premio. In particolare i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all’iscrizione (mediante presentazione di domanda online contenente i dati anagrafici del richiedente e attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi e la relativa data di decorrenza) e al pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione entro i successivi 10 giorni dall'iscrizione. Per gli anni successivi il pagamento va effettuato (sempre in unica soluzione) entro il 31 gennaio. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio. Chi non è in regola con i premi non ha diritto alle prestazioni, se non a partire dal giorno successivo alla regolarizzazione.
Sono esonerati dal pagamento del premio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro; appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non supera i 9.296,22 euro. Tali soggetti, in sede d'iscrizione all'Inail, sono tenuti a presentare un'attestazione dei requisiti reddituali e ripresentarla annualmente, online, entro il 31 gennaio. Inoltre devono denunciare all'Inail il loro venir meno.
La nuova disciplina prevede che, in caso di mancato pagamento del premio alle scadenze, sia applicata una somma aggiuntiva di 12 euro (metà del premio) in caso di versamento entro 60 giorni dalla scadenza ovvero di 24 euro (importo del premio) oltre i 60 giorni.
Documenti: Circolare Inail 37/2019