Provincia Bolzano Alto-Adige: ok ad altre 8 settimane di cassa covid
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Alto Adige riconoscerà altre 8 settimane di integrazione salariale per contrazioni dell'attività lavorativa connesse «all'emergenza sanitaria» tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022. I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la Delibera del Comitato Amministratore del Fondo.
Il fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige riconoscerà nel 2022 otto settimane di cassa integrazione aggiuntiva per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica. I chiarimenti arrivano con la circolare INPS n. 42/2022 a distanza di due anni dal dl n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) che ha istituito il beneficio.
Tutela Integrativa
L'articolo 22, co. 5-quater del citato dl n. 18/2020 ha autorizzato i Fondi di Solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige a disporre con propri fondi il riconoscimento di una cassa integrazione aggiuntiva rispetto alle cassa integrazione nazionale con causale emergenziale (CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario) per massimo 8 settimane per singola unità produttiva a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria (cioè sino al 31 marzo 2022). Alla misura ha aderito il Fondo di Solidarietà di Bolzano-Alto Adige che con due delibere (n. 391/2020 e n. 621/2022) ha stanziato 20 milioni di euro concentrando la tutela esclusivamente nel 2022, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2022.
Ambito di applicazione
La prestazione integrativa scatta in assenza della disponibilità di altri interventi di cassa covid nazionale (ormai tutti esauriti al 31 dicembre 2021) e viene accordata:
- soltanto ai datori di lavoro che hanno unità produttive ubicate nella Provincia di Bolzano;
- per i soli periodi per i quali si è verificata un'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Beneficiari
Più precisamente, sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico che abbiano esaurito la cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, con causale Covid-19. Ecco, quindi, che a beneficiare della copertura integrativa sono i lavoratori sospesi per motivi connessi all’emergenza, quali:
- lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, compresi tutti gli apprendisti;
- i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto;
- lavoratori intermittenti a condizione che siano stati impiegati prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa;
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, nel caso in cui l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (Cisoa) per avere già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili.
Restano comunque esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.
Misura della prestazione
La misura del trattamento integrativo è pari alla cassa integrazione ordinaria, comprensiva di contribuzione correlata e di assegno al nucleo familiare (ANF). Si applica, peraltro, anche il nuovo massimale unico pari, nel 2022, a 1.222,51 euro.
La richiesta
I datori di lavoro interessati devono presentare in via telematica apposita istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano allegando l'elenco dei lavoratori coinvolti e le ore di sospensione riferite a ciascuno. La domanda dovrà essere inoltrata entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (termine posticipato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della circolare, ossia al 18 aprile 2022, qualora risulti più favorevole per il datore di lavoro).
Le aziende con più di 5 dipendenti dovranno allegare alla domanda la prova dell’invio alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020 avente a oggetto i criteri di accesso al Fondo, anche in via telematica, della lista delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo richiesto.
Pagamento
Il trattamento viene erogato direttamente dall’INPS (Direzione provinciale di Bolzano) al lavoratore, previa deliberazione da parte del Fondo di solidarietà. Come di consueto, una volta ricevuta l'autorizzazione INPS alla fruizione del trattamento, il datore di lavoro deve inviare il modello “SR41” semplificato per consentire all'INPS il pagamento della prestazione al lavoratore.
E' prevista anche la possibilità dell’anticipazione del 40% selezionando l'apposita opzione nel modulo di domanda. In tal caso per i datori di lavoro interessati l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Documenti: Circolare Inps 42/2022