Reddito di Emergenza, Domande entro il 31 luglio 2020
La legge di conversione del Dl Rilancio (Ln 77/2020) ha posticipato di un mese il termine perentorio per la presentazione delle domande di accesso alla misura.
La misura si rivolge a tutti i nuclei familiari (anche stranieri) che risiedono in Italia in possesso: 1) di un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla cifra del beneficio conseguibile (quindi non superiore a 840 euro a seconda della composizione del nucleo familiare); 2) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza ; 3) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. Con riferimento a tale ultimo requisito il valore ISEE viene attestato nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
Più tempo per le domande
Lo slittamento dal 30 giugno al 31 luglio del termine consente anche la ripresentazione delle numerose domande di ReM rigettate dall'Inps per mancanza di una DSU valida. Si rammenta che in caso di accoglimento, il ReM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno; se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020; se è presentata a luglio 2020 saranno erogate le mensilità di luglio ed agosto 2020.
L'Inps avviserà il richiedente circa l'esito dell'istanza mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. Le domande possono essere presentate tramite il sito istituzionale dell'Inps o tramite CAF e Patronati abilitati.
Residenza
La legge di conversione numero 77/2020 ha inoltre introdotto una modifica normativa volta a semplificare le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che occupano abusivamente un immobile senza titolo ai fini del conseguimento del ReM. Nello specifico viene previsto che, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.