Reddito di Emergenza, Ok alla proroga per una ulteriore mensilità
La misura è contenuta nel DL "Agosto" alle stesse condizioni del DL "Rilancio". Gli interessati dovranno presentare le domande entro il 15 Ottobre 2020.
Cos’è il REM
E’ un'indennità economica, istituita con il DL "Rilancio" (art 82 del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) rivolta alle famiglie di disoccupati e sottoccupati di importo oscillante da 400 a 800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare), in due quote di pari importo. Il beneficio è corrisposto a favore dei nuclei familiari residenti in Italia (senza un vincolo temporale) sprovvisti di redditi, cioè nuclei familiari composti da persone disoccupate o con un lavoro non regolare, o con un reddito inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare) unitamente al possesso di determinati requisiti di patrimonio mobiliare e un ISEE non superiore a 15mila euro. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 (840 euro) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
Domanda entro il 15 Ottobre 2020
L'articolo 23 del DL 104/2020 riconosce una ulteriore mensilità di beneficio economico rispetto alle quote già corrisposte con il DL "Rilancio" ai nuclei familiari che: a) posseggano nel mese di Maggio 2020 un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (400 o 800 a seconda della composizione del nucleo familiare); b) siano in possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; c) siano in possesso di un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE.
La domanda per la quota aggiuntiva deve essere presentata telematicamente sul sito istituzionale INPS entro il 15 Ottobre 2020. Si ricorda che la domanda può essere presentata o con il proprio PIN personale, o con SPID, o tramite gli Istituti di Patronato.
Incompatibilità
Restano ferme le cause di incompatibilità previste dal DL n.34/2020, quindi restano esclusi dalla mensilità aggiuntiva i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non terrà conto di tali soggetti.
Il Rem, inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 previste dal DL 18/2020 o dal DL 34/2020 (es. per liberi professionisti, autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, indennità per i lavoratori domestici, eccetera). Viene stabilita, peraltro, una specifica causa di incompatibilità anche con la nuova indennità per i lavoratori marittimi di cui all'articolo 10 del DL 104/2020. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario d’invalidità. Restano esclusi dal REM anche i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza (RDC/PDC).