Reddito di Emergenza, per l'accoglimento serve una DSU valida
Le domande prive di DSU valida andranno ripresentate entro il 30 giugno 2020. I chiarimenti in una nota dell'Ente di Previdenza.
Il REM, come noto, è uno speciale strumento di sostegno economico erogato a tutti i nuclei familiari che per varie ragioni non hanno potuto beneficiare delle indennità covid (prevalentemente perché disoccupati o lavoratori in nero). Vale da 800 a 1.680 euro (a seconda della composizione del nucleo) suddivisi per due mesi ma corrisposti in unica soluzione dall'Inps.
Per il conseguimento del beneficio occorre: a) la residenza in Italia da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio (non è previsto un vincolo temporale di permanenza); b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla cifra del beneficio mensile conseguibile; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza ; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. Con riferimento a tale ultimo requisito il valore ISEE viene attestato nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
Pertanto, l'Inps ribadisce, che al momento della presentazione della domanda è indispensabile il possesso di una DSU valida; in mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di REm. La precisazione è importante perchè le domande di REm possono essere presentate esclusivamente entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. Se la DSU valida al momento della presentazione della domanda di Rem presenti omissioni e/o difformità, l'Inps si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.