Rendite Inail, Importi rivalutati dello 0,5% dal 1° luglio 2020
Fissati dall'Inail i valori delle rendite Inail per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 nei settori industria ed agricoltura. Aumenti dello 0,5% rispetto allo scorso anno. Determinata anche la misura della prestazione aggiuntiva a favore delle vittime di amianto nel 2020.
Settore industria e marittimo. Con effetto dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere a base di calcolo delle rendite per inabilità permanente salgono, rispettivamente, pari a euro 16.636,20 e a 30.895,80 euro.
I medesimi limiti si applicano anche al personale del settore marittimo ad eccezione dei seguenti lavoratori per i quali la retribuzione massima annua è così fissata: comandanti e capi macchinisti, euro 44.489,95; primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.692,88;altri ufficiali, euro 34.294,34
Settore agricoltura. Nel settore agricolo il calcolo della rendita per l'inabilità permanente per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) è effettuato sulla retribuzione annua convenzionale di euro 25.106,52; per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), la retribuzione effettiva è compresa nei limiti del minimale e massimale previsti per il settore industriale; per gli autonomi è pari ad una retribuzione annua convenzionale di 16.636,20€. Fissati anche i limiti per l'erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta: per gli Otd e gli Oti il calcolo è effettuato sulla retribuzione effettiva giornaliera salvo il limite minimo di 43,57€ per gli autonomi il calcolo si effettua sul parametro convenzionale di 48,98€ (retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria).
Riliquidazioni. Le prestazioni in godimento saranno riliquidate d'ufficio dall'ente assicuratore.
Altre prestazioni. La Circolare aggiorna anche l'una tantum, l'assegno che spetta agli eredi in caso di morte del lavoratore nei settori industria e agricoltura, che dal 1.7.2020 sale a 10.050€, gli assegni continuativi mensili e l'assegno per l'assistenza personale continuativa che dal 1.7.2020 sale a 547,75€ mensili.
Prestazione aggiuntiva
L'altro giorno è stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro il decreto 10 dicembre 2020 con il quale il Dicastero fissa la prestazione aggiuntiva relativa all'anno 2020 a favore delle vittime dell'amianto. Il beneficio è stato determinato in misura pari al 20% della rendita erogata per l'anno 2020, la stessa percentuale prevista nel 2018 e nel 2019 (nel 2016 e 2017 è stata invece pari al 14,7%). La prestazione aggiuntiva, come noto, è una indennità non soggetta a tassazione irpef erogata in una misura percentuale della rendita Inail, ai titolari di tale rendita collegata a patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori. E' erogata sempre a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 (protocollo Welfare), Fondo finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
Per il pagamento è previsto l'accredito su c/c bancario o postale o sul libretto di deposito o su carta prepagata con Iban; oppure tramite gli istituti di credito convenzionati con l'Inps per i titolari di rendita che riscuotono all'estero. Per importi non superiori a 1.000 euro è possibile il pagamento in contanti presso sportello bancario o postale.
Documenti: Circolare Inail n. 49/2020